| 12/05/2010 |
| Pubblicato il decreto per l'ingresso di studenti stranieri |
| E’ stato pubblicato il 27 aprile 2010 nella gazzetta ufficiale il decreto del 9 marzo scorso riguardante l’ingresso di oltre 50mila studenti per l’accesso all’istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica per l’anno accademico 2009-2010. Per gli atenei statali statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, saranno 45.210 i visti per potranno essere rilasciati, mentre per le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, nazionali statali e non statali, i posti disponibili saranno 6.210, per un totale di 51.420. Un decreto quasi del tutto inutile per un semplice motivo. Il decreto ricalca che è possibile per gli studenti iscriversi a qualsiasi facoltà delle nostre università italiane ed è diretto agli studenti stranieri residenti all’estero e, visto che le preiscrizioni per quest’anno anno accademico andavano fatte lo scorso maggio, la partita è praticamente chiusa. E’ stata già effettuata una graduatoria degli studenti stranieri che potranno entrare ed iscriversi all’Università. Per chi lo volesse può comunque comunicare la propria intenzione di iscriversi all’università, facendo richiesta di visto di ingresso per studio ai consolati. Fonte: Immigrazione.biz |
| 05/05/2010 |
| Chiarimenti sulle nuove norme in materia di Cittadinanza |
| La Legge 15 luglio 2009 n.94 recante “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza” ha introdotto, tra le altre cose, anche delle modifiche sostanziali in materia di cittadinanza italiana. Prima dell’entrata in vigore della suddetta legge (8 agosto 2009), il coniuge straniero di cittadino italiano, poteva presentare la richiesta di cittadinanza per matrimonio decorsi almeno sei mesi di residenza legale (quindi iscrizione anagrafica) dalla data di celebrazione del matrimonio. Inoltre, se successivamente interveniva la separazione dei coniugi, il riconoscimento della cittadinanza rimaneva comunque salvo, poiché era sufficiente, secondo ciò che prevedeva la legge, essere in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda, la quale attribuiva una sorta di “ diritto acquisito”. Con le modifiche recentemente apportate e in vigore dall’8 agosto 2009 è stato prolungato il termine necessario per poter presentare la richiesta di cittadinanza per matrimonio da parte di cittadino straniero coniugato con un italiano. Da sei mesi si passa a due anni di residenza legale ma tale termine viene ridotto alla metà (1 anno) in presenza di figli, anche adottivi. Se dopo la presentazione dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana alla Prefettura competente interviene lo scioglimento del matrimonio o la separazione dei coniugi, l’istanza verrà rigettata poiché è stato stabilito, e questa la modifica più rilevante, che il rapporto di coniugio deve permanere fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno. Non sarà più possibile autocertificare lo stato di famiglia, la residenza, e comunque il possesso dei requisiti, ma dovrà essere allegata tutta la documentazione a supporto della richiesta, pena l’irricevibilità della domanda da parte dell’ufficio (questo vale anche per i cittadini comunitari ). Si ricorda inoltre che è stato introdotto il pagamento di un contributo di 200 euro per tutte le istanze che verranno presentate oltre la data di entrata in vigore della predetta legge. Ecco le istruzioni per il versamento. Per chi ha già presentato la domanda prima dell’entrata in vigore della legge 94/2009, la recente circolare del 6 agosto 2009 diramata dal Ministero dell’Interno, detta una disciplina particolare distinguendo tra le istanze presentate prima dell’8 agosto 2009 e quelle presentate successivamente a tale data. Le istanze per le quali risulta scaduto il termine biennale per la conclusione del procedimento, quindi presentate da oltre due anni, dovranno concludersi con un provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana avendo acquisito, il coniuge straniero, un pieno diritto soggettivo. Alle istanze presentate prima dell’introduzione delle modifiche e da non oltre due anni, dovranno applicarsi le nuove regole: il possesso da parte del richiedente della residenza legale in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio e la permanenza del rapporto di coniugio fino all’adozione del provvedimento. Inoltre dovrà essere presentata tutta la documentazione in originale che nella domanda era stata autocertificata (certificati di residenza, famiglia, dichiarazioni reddituali, ecc, ecc.). E' possibile scaricare i nuovi moduli per la richiesta di cittadinanza al seguente link: http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza_ecco_cosa_e_cambiato_8911.html Fonte: Stranieriinitalia.it |
| 14/04/2010 |
| Flussi stagionali 2010, confermata possibilità d'ingresso regolare per 80mila lavoratori |
| Il Ministero dell'Interno dal 29 marzo ha avviato le procedure per la pre-complilazione delle domande dei flussi stagionali 2010, in attesa della firma del decreto e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Viminale fa sapere che come negli anni precedenti, la procedura è riservata alle sole associazioni datoriali accreditate e si svolge tramite il sistema SUI WEB all’indirizzo https://sportellounicoimmigrazione.interno.it. Fonte: Immigrazione.biz |
| 09/02/2010 |
| Rumeni e bulgari - Regime transitorio anche per il 2010 |
| Come nel 2007, e nei due anni successivi, anche per il 2010 è stato confermato il regime transitorio per l’assunzione di cittadini comunitari provenienti da Romania e Bulgaria. La misura fu adottata quando nel 2007 Romania e Bulgaria fecero ingresso nell’UE e il Governo italiano si sentì in dovere di mettere in campo una misura presentata come una "graduale gestione dei flussi di ingresso" provenienti da quei paesi. Tra le altre cose, nel sito del Ministero dell’Interno le circolari relative al regime transitorio per gli anni precedenti sono presentate tutt’oggi con la denominazione di decreto flussi per neocomunitari. Con la circolare del Ministero dell’Interno n. 7881 del 3 dicembre 2009 è stata confermata la piena liberalizzazione delle assunzioni nell’agricoltura, nel turismo alberghiero, per il lavoro domestico e di assistenza alla persona, nei settori edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed alimentare qualificato e anche nel lavoro stagionale. Con la successiva Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 20 gennaio 2010 si sono ribaditi poi gli adempimenti necessario per seguire l’iter previsto dalle disposizioni transitorie. Per tutti gli altri settori rimane l’obbligo di presentare richiesta di nulla osta attraverso gli appositi moduli. Ma non vi sono quote e quindi il rilascio del nulla osta è pressochè scontato ed inoltre non esiste ovviamente alcuna sanzione prevista per i datori di lavoro che assumano un cittadino rumeno o bulgaro alle proprie dipendenze senza aver ottenuto il via libera dalla Prefettura, cosa peraltro evidentemente normale vista la liberalizzazione della circolazione di cittadini bulgari e rumeni, e della conseguente liberalizzazione anche del mercato delle loro assunzioni. La richiesta di nulla osta riguarderà comunque solo le prime assunzioni e non invece quelle successive. Una richiesta in questo senso risulterebbe infatti discriminatoria nei confronti dei cittadini comunitari di Bulgaria e Romania che dovrebbero effettuare adempimenti addirittura più onerosi di quelli previsti per i cittadini extraUE per i quli il nulla osta è necessario solo al momento dell’ingresso. Fonte: MeltingPot.org |
| 08/02/2010 |
| Importo Assegno Sociale 2010 |
| L’assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall’INPS a coloro che hanno almeno 65 anni di età e non arrivano a totalizzare un reddito annuo di 5.349,89 €, che spetta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. L’importo dell’assegno sociale è rilevante sotto diversi profili perché è il parametro: - per l’autorizzazione all’ingresso per il ricongiungimento familiare: lo straniero che chiede di essere autorizzato a farsi raggiungere dalle categorie stabilie dalla nuova normativa entrata in vigore il 5 novembre 2009, deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere; - per rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare e subordinato al possesso di questo requisito di reddito minimo (art. 9 TU); - per l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari previa dimostrazione di disponibilità economiche minime pari all’importo annuo dell’assegno sociale (art. 9 comma 3 lettera b del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30); - ai fini di rilevare le condizioni economiche minime che devono essere garantite al lavoratore di cui si prevede l’assunzione tramite domanda di nulla osta attraverso le procedure previste dal Decreto Flussi. Indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro, a prescindere dall’orario di lavoro, part-time o tempo pieno, vi debbono essere condizioni minime quanto meno pari all’importo dell’assegno sociale. Ecco la nuova tabella dei redditi (L’importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità) Richiedente - 5.349,89 € annui - 411,53 € mensili 1 familiare - 8.024,585 € annui - 617,28 € mensili 2 familiari - 10.699,78 € annuali - 823,06 € mensili 3 familiari - 13.374,475 € annuali - 1.028,806 € mensili 4 familiari - 16.049,67 € annuali - 1.234,59 € mensili 2 o più minori di 14 anni - 10.699,78 € annuali - 823,06 € mensili 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 13.374,475 € annuali - 1.028,806 € mensili Fonte: MeltingPot.org |
| 08/02/2010 |
| Contributi 2010 per i lavoratori domestici |
| L’inps ha pubblicato i nuovi importi dei contributi per i lavoratori domestici in vigore dal primo gennaio 2010. E' possibile consultare tali importi all'indirizzo: http://www.inps.it/newportal/default.aspx?iMenu=1&NewsId=542 ATTENZIONE: Gli importi 2010 andranno utilizzati a partire dai contributi relativi al primo trimestre gennaio-marzo, che andranno versati tra il 1 e il 10 aprile prossimi. Solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro il versamento va fatto entro i dieci giorni successivi alla cessazione. Fonte: Stranieriinitalia.it |
| 20/01/2010 |
| Per quanto tempo i cittadini extracomunitari possono lasciare l'Italia? |
| I cittadini extracomunitari possono recarsi nel loro Paese per un periodo non superiore ai sei mesi, secondo la legge, infatti, se si rimane fuori dall’Italia per più di sei mesi il permesso di soggiorno perde di validità, non potrà poi essere rinnovato o prorogato, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi. All’interno della legge è prevista un’ulteriore ipotesi per i titolari di permesso di soggiorno con durata biennale, questi infatti possono uscire per più di sei mesi, ma in ogni caso per un periodo continuativo non superiore alla metà del periodo di validità del loro permesso. Quindi se si possiede, ad esempio, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato di durata biennale si potrà restare fuori dall’Italia per un periodo continuativo non superiore a un anno. Se il permesso scade quando si è ancora all’estero, per poter rientrare si dovrà richiedere il rilascio di un visto di reingresso, recandosi subito presso la rappresentanza diplomatico- consolare italiana del Paese, presentando il permesso di soggiorno scaduto e chiedendo il rilascio di un visto di reingresso comunicando la data entro la quale si dovrà ritornare in Italia. Si ricordo, in questo caso, che Il permesso non deve essere scaduto da più di sessanta giorni, il termine è prorogato fino a sei mesi solo in caso di documentati gravi motivi di salute dello straniero, del coniuge o di un parente di primo grado, e per chi deve adempiere agli obblighi militari nel proprio paese di origine. Scaduti i termini, non si potrà ottenere il visto e, di conseguenza, rientrare in Italia. Avv. Mariangela Lioy Stranieriinitalia.it |
| 20/01/2010 |
| Bonus bebè per gli ucraini in Italia |
| Per incrementare le nascite e sostenere le famiglie, l’Ucraina ha introdotto da qualche anno un “bonus bebè” che cresce con il numero di figli. Per il primogenito i genitori (naturali o adottivi) ricevono 13.904 gryvni (circa 1.105 euro), per il secondogenito 28.440 gryvni (2.362 euro), per il terzogenito e i successivi 56.880 gryvni (4.724 euro), in parte alla nascita del bambino, il resto a rate mensili. I pagamenti sono bloccati se i genitori maltrattano il bambino, se perdono la patria potestà, se non usano i soldi per il suo sostentamento o la sua educazione e se il bambino viene preso in carico da un istituto statale. Il bonus spetta anche ai cittadini ucraini che abitano all’estero, a patto che siano registrati all’istituto ucraino di previdenza sociale e abbiamo mantenuto comunque la residenza in patria. È un’occasione quindi che potrebbero cogliere anche molti ucraini in Italia. Per ricevere il bonus, i genitori possono rivolgersi personalmente all’ufficio della previdenza sociale della città di residenza in Ucraina. Se nessuno dei due genitori può farlo, è possibile delegare terze persone. La delega si può fare nelle rappresentanze diplomatiche dell’Ucraina in Italia. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ucraino: http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index Fonte: Stranierinitalia.it |
| 24/11/2009 |
| Idoneità abitativa - I nuovi requisiti per il ricongiungimento |
| Con la circolare n. 7170 del 18 novembre 2009, il Ministero dell'Interno dà alcuni chiarimenti in merito alle modifiche introdotte con la legge n. 94 del 15 luglio 2009 (pacchetto sicurezza), riguardanti i requisiti dell’alloggio richiesti per le procedure di ricongiungimento familiare. Il nuovo testo dell’ art. 29 comma 3 dispone che "lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali". Secondo la nuova formulazione dell’articolo la certificazione igienico-sanitaria rilasciata dalle ASL non è più alternativa al certificato rilasciato dal comune (come un tempo) ma saranno gli stessi competenti uffici comunali a dover procedere a tale verifica ed inoltre, è stato soppresso ogni riferimento ai parametri della legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica. Il Ministero, con le precisazioni contenute nella circolare n. 7170 del 18 novembre, specifica che "la certificazione relativa all’idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti". Al fine quindi di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale la nuova tabella di riferimento sarà la seguente: . Superficie per abitante 1 abitante – 14 mq 2 abitanti – 28 mq 3 abitanti – 42 mq 4 abitanti – 56 mq per ogni abitante successivo +10 mq . Composizione dei locali Stanza da letto per 1 persona – 9mq Stanza da letto per2 persone – 14mq + una stanza soggiorno di 14mq . Per gli alloggi mono-stanza 1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno) 2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno) . Altezze minime Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m per i comuni montabni e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli. . Aerazione Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica. . Impianto di riscaldamento Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario. Attenzione! La modulistica telematica per l’inoltro della richiesta di nulla osta non è ancora stata aggiornata e richiede ancora in alternativa il certificato rispondente ai parametri ERP o la certificazione rilasciata dall’Asl. E' possibile consultare e/o scaricare la circolare al seguente link: http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/00142_Circ._prot._n._7170_del_18.11.2009.pdf Fonte: MeltingPot.org |
| 17/11/2009 |
| Sanatoria colf e badanti 2009 La procedura presso lo Sportello Unico |
| Attenzione! Questa scheda contiene consigli utili dedotti dalle circolari ministeriali, dalle faq diffuse dal Ministero e, ove possibile, in riferimento alle procedure stabilite in via generale per l’ingresso per motivi di lavoro. La regolarizzazione è però una norma particolare e quindi possono essere richiesti requisiti e documenti specifici. Dopo l’inoltro della domanda di emersione (entro il 30 settembre 2009) il lavoratore dovrà attendere la convocazione presso lo Sportello Unico per: - esibire la documentazione attestante i requisiti; - sottoscrivere il contratto di soggiorno; - inoltrare successivamente la richiesta di permesso di soggiorno. E’ possibile controllare on-line lo stato di avanzamento della propria domanda all’indirizzo web domanda.nullaostalavoro.interno.it. Lo Sportello Unico provvederà ad inviare la convocazione, con la lista dei documenti da presentare, all’indirizzo indicato nella domanda. Nel caso vi fossero state variazioni di indirizzo è necessario comunicare tempestivamente allo Sportello Unico il nuovo recapito. Al momento della convocazione dovranno essere esibiti: - L’originale della marca da bollo da 14,62 euro indicata nella domanda; - L’originale del documento di identità del richiedente più due fotocopie: a) se comunitario, iscrizione anagrafica (D.lgs 30/2007) b) se extracomunitario, permesso Ce di lungo periodo o carta di soggiorno o ricevuta di inoltro della domanda e vecchio permesso in possesso. - Due fotocopie del documento di riconoscimento del lavoratore in corso di validità (l’originale, la richiesta di rinnovo o il foglio di identità consolare dovranno essere esibiti dal lavoratore); - Fotocopia della dichiarazione dei redditi per l’assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (anche degli eventuali familiari che concorrono alla formazione del reddito); - Codice fiscale (se già in possesso); - Fotocopia della documentazione sanitaria (certificato medico o invalidità) attestante la non autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza almeno dal 1 aprile 2009, per l’assunzione di addetti all’attività di assistenza alla persona affetta da patologia o handicap (la necessità di 2 assistenti in caso di 2 emersioni); - L’originale della ricevuta del pagamento del contributo forfetario (Modello F24); - Stato di famiglia in originale. Documentazione relativa all’alloggio: - In caso di lavoratori non conviventi, due copie del contratto di locazione/comodato/proprietà relativo all’alloggio indicato in domanda; - Per tutti, l’originale più una copia (o la ricevuta attestante la richiesta) del certificato di idoneità alloggitiva (rilasciato dal Comune) in base ai parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, oppure la certificazione igienico sanitaria rilasciata dall’ASL competente. Attenzione! Alcuni Sportelli Unici richiedono la certificazione igienico-sanitaria come obbligatoria e non in alternativa all’idoneità ai sensi dei parametri Erp. Questa prassi si discosta da quanto stabilito dalla normativa per quanto riguarda la stipula del contratto di soggiorno. Contestualmente alla convocazione presso lo Sportello Unico sarà possibile effettuare la Comunicazione Obbligatoria Lavoro Domestico. Allo Sportello Unico saranno presenti operatori INPS. Sarà possibile inoltre richiedere le modalità di pagamento per i contributi non versati prima del 1 aprile 2009 Entro 48 ore dalla stipula del contratto di soggiorno dovrà essere effettuata la dichiarazione di ospitalità del lavoratore da parte del datore di lavoro o del proprietario dell’immobile, all’autorità competente (Questura o Comune di residenza); Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno verranno rilasciati i moduli per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da effettuare tramite gli uffici postali e sarà necessario: a) il pagamento di 14,62 euro della marca da bollo da apporre sui moduli; b) il pagamento di 30 euro da corrispondere allo sportello per le spese di spedizione della busta tramite raccomandata; c) il pagamento di 27,50 euro per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico. Gli sportelli di Poste Italiane rilasceranno la ricevuta dell’assicurata postale con cui sarà possibile: a) richiedere l’iscrizione anagrafica; b) stipulare un contratto di assunzione; c) stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro contratto; d) iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale; e) uscire e rientrare dal territorio nazionale a determinate condizioni. L’eventuale domanda di flussi presentata per lo stesso lavoratore e per lavoro domestico verrà annullata. In caso di convocazione per i flussi e rinuncia dichiarata, anche in altro settore, il datore di lavoro verrà riconvocato successivamente per la valutazione della domanda di emersione. In caso di documentazione incompleta il datore di lavoro verrà convocato per un secondo appuntamento. In caso di documentazione ancora incompleta verrà consegnato il preavviso di rigetto. In sede di perfezionamento del contratto di soggiorno potranno essere sanati eventuali errori materiali commessi nella compilazione dei moduli informatici o nel modello F24 ed in particolare potrà essere sanate le complicazioni dovute ad un errore del sistema. Il software infatti, nel caso in cui il lavoratre per il quale si richiedeva la regolarizzazione fosse convivente con il badato e non direttamente con il datore di lavoro, imponeva l’inserimento della voce "non convivente". Ma il rapporto di lavoro in essere si configura come rapporto di convivenza perchè l’attività lavorativa si svolge nello stesso luogo dell’abitazione. Gli operatori dell’Inps presenti in via eccezionale presso le prefetture, proprio per snellire le pratiche, potranno in questo senso fornire chiarimenti. Dopo aver inoltrato la richiesta di rilascio del titolo di soggiorno il lavoratore verrà convocato in Questura per i rilevamento delle impronte digitali ed in un secondo momento per la consegna del permesso di soggiorno in formato elettronico. Se in sede di rilevamento delle impronte digitali (al momento della convocazione in Questura) emergesse una diversa identità precedentemente dichiarata dal richiedente, non sarebbe in ogni caso precluso il perfezionamento della regolarizzazione (il reato non è tra quelli ostativi all’emersione). In caso di mancato perfezionamento In via generale è stabilito che la mancata il mancato perfezionamento dell’emersione comporta il venir meno della sospensione dei procedimenti penali per la violazione delle norme in materia di lavoro, di contribuzione, di ingresso e soggiorno. Il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni solo parziali in merito alle conseguenze per il datore di lavoro e per il lavoratore che non perfezionino l’iter di regolarizzazione. Il datore di lavoro non sarà punibile se: - La regolarizzazione non si perfeziona per cause ostative da parte del lavoratore (segnalazione Schengen, reati ostativi); - La regolarizzazione non si perfeziona per cause di forza maggiore (decesso della persona assistita), In questo caso sarà possibile il subentro dei familiari e se non possibile il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Non è chiarito se il venir meno della sospensione dei processi penali in corso per le violazioni della normativa in materia di immigrazione e impiego irregolare di lavoratori possa significare anche l’attivazione di nuovi procedimenti. Sono infatti la stragrande maggiornaza le situazioni per le quali non era attiva una denuncia. Aspettando la convocazione Il lavoratore potrà accedere all’assistenza sanitaria solo in virtù del possesso della tessere STP; Il lavoratore non potrà uscire e rientrare nel territorio dello stato. Problematiche irrisolte: La situazione delineata dalle disposizioni finora diffuse è di forte rischio soprattutto per quei lavoratori che verranno convocati più in là nel tempo (il Ministero parla di 1 anno). Infatti con il trascorrere del tempo più alta sarà la possibilità che si modifichino le condizioni. Potrà infatti verificarsi che: - Il datore di lavoro ed il lavoratore vogliano legittimamente interrompere il rapporto di lavoro consensualmente, o ai sensi del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico; - Il datore di lavoro risulti insolvente, non paghi quindi il lavoratore e quindi questi legittimamente voglia dimettersi con il rischio però di perdere la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno; - Vengano a mancare i requisiti di reddito per l’assunzione da parte del datore di lavoro. IN OGNI CASO CONSIGLIAMO A TUTTI, LAVORATORI E DATORI DI LAVORO, DI PRESENTARSI ALLA CONVOCAZIONE E SOLO SUCCESSIVAMENTE INTERROMPERE IL RAPPORTO DI LAVORO Fonte: MeltingPot.org |
| 17/11/2009 |
| Un sito su come inviare soldi nei Paesi d’origine |
| Il ministero degli Affari esteri, insieme con la Banca Mondiale, attraverso il sito internet www.mandaisoldiacasa.it, mette a disposizione un servizio che si rivolge ai migranti presenti in Italia che vogliono spedire sodi nel Paese di origine. Il servizio permette la comparazione gratuita dei costi e tempi di invio delle rimesse da parte dei vari operatori presenti in Italia e propone di garantire una maggiore trasparenza e chiarezza delle informazioni, stimolando così l'offerta stessa dei servizi a favore dei migranti. Fonte: Immigrazione.biz |
| 06/11/2009 |
| Regolarizzazione 2009: documenti da presentare allo Sportello Unico |
| Dopo il via libera delle Questure, gli Sportelli Unici per l’immigrazione stanno convocando datori di lavoro colf e badanti per l’ultimo atto della regolarizzazione. Prima di firmare il contratto di soggiorno e chiedere il permesso, bisogna dimostrare di aver requisiti dichiarati nella domanda. I documenti da presentare allo Sportello Unico sono elencati nella lettera di convocazione che arriva al datore di lavoro. È una lettera standard, stampata automaticamente dal sistema informatico che gestisce la regolarizzazione, ma non è escluso che a livello locale possano esserci delle variazioni. Nella lettera sono indicati i documenti da portare con se necessari alla definizione della istanza in oggetto, al fine di verificarne la validità. Tali documenti sono: - Originale della ricevuta della marca da bollo i cui estremi sono stati indicati nella domanda; - Documento d‘identità del richiedente più due fotocopie dello stesso; - Due fotocopie del documento di riconoscimento del lavoratore in corso di validità; - Fotocopia della dichiarazione dei redditi in casi di assunzione per addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. In caso di reddito congiunto con il familiare convivente, il richiedente dovrà presentare la sopra specificata documentazione relativa anche al reddito del familiare stesso; - Fotocopia della documentazione sanitaria attestante la limitazione dell’autosufficienza del soggetto, per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro, nel caso di assunzione di addetti all’attività di assistenza alla propria persona affetta da patologia o handicap o per componenti della propria famiglia; - Originale della ricevuta del pagamento del contributo forfetario (F24); - Stato di famiglia in originale. PER L’ALLOGGIO DEL LAVORATORE - Copia del contratto di locazione/comodato/proprietà (duplice copia), relativo all’alloggio indicato in domanda; - Certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l’idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico-sanitaria (originale più fotocopia). Qualora tale certificato non sia già stato rilasciato dalle Autorità competenti, dovrà essere presentata la ricevuta attestante la richiesta del certificato stesso. (questo certificato deve essere richiesto presso il Comune competente per residenza o presso la Asl di appartenenza). Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporterà la denuncia del richiedente all’autorità giudiziaria. Data: 06/11/2009 Stranieriinitalia.it |
| 06/10/2009 |
| Regolarizzazione più veloce per chi ha rinunciato ai flussi |
| Gli Sportelli Unici per l’Immigrazione possono già impegnarsi nella regolarizzazione di colf e badanti. Dal 1 Ottobre, appena conclusa la fase di invio, il sistema informatico del Ministero dell’Interno ha infatti sbloccato le 295mila domande presentate tra il 1 e il 30 settembre dai datori di lavoro. Alla regolarizzazione hanno partecipato tante famiglie che avevano già presentato una domanda per i flussi d’ingresso, riferita allo stesso lavoratore, ma che non avevano ancora ottenuto una risposta. Con la regolarizzazione, hanno scelto di archiviare quella vecchia domanda. Il lavoro già fatto per i flussi, però, non si perde. E se quindi la Questura aveva detto che quel lavoratore poteva arrivare in Italia per i flussi, non dovrà ripeterlo anche per la regolarizzazione. “Se è già arrivato il parere della Questura, si può già procedere alla convocazione per firmare il contratto e chiedere il permesso di soggiorno” chiarisce un esperto del Viminale. Intanto, pare confermato che Inps e Sportelli Unici uniranno le forze per agevolare famiglie e lavoratori. Oltre a firmare il contratto di soggiorno allo Sportello Unico, bisognerà infatti comunicare l’assunzione all’Inps, ma grazie al distacco di personale Inps negli Sportello Unici si potranno fare contemporaneamente e nello stesso posto entrambe le cose. Nelle grandi città, probabilmente, ci sarà anche personale dello Sportello Unico distaccato nelle sedi dell’Inps, in modo da moltiplicare i punti di contatto con gli utenti. Fonte: Stranieriinitalia.it |
| 02/10/2009 |
| Colf e badanti, contributi entro il 10 |
| Entro il dieci ottobre vanno versati i contributi inps per i lavoratori domestici relativi al trimestre luglio -settembre 2009. Si possono utilizzare i bollettini postali inviati dall’Inps a tutti datori di lavoro domestico (chi non li ha ricevuti può ritirarli di persona presso un ufficio Inps o richiederli telefonicamente al numero 803164), oppure pagare on-line, tramite il sito www.inps.it. In alcune città è anche possibile pagare i contributi presso le tabaccherie. Il contributo per i lavoratori domestici è determinato in base alla retribuzione e all'orario di lavoro: se quest'ultimo non supera le 24 settimanali, il contributo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria; se invece l'orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo dovuto è fisso, qualunque sia l'importo della retribuzione oraria. Ecco l’ importo dei contributi per ogni ora di lavoro, per rapporti fino a 24 ore settimanali: * per retribuzioni orarie fino a 7,17 €: 1,33 € (di cui 0,32 € a carico del lavoratore); * per retribuzioni orarie oltre 7,17 € e fino a 8,75 €: 1,50 € (0,36 € a carico del lavoratore); * per retribuzioni orarie oltre 8,75 €: 1,83 € (0,44 € a carico del lavoratore). In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,97 € (di cui 0,23 € a carico del lavoratore). Il datore di lavoro deve versare l'intero importo del contributo, compresa la quota a carico del lavoratore, che potrà poi essere trattenuta dalla busta paga. |
| 02/10/2009 |
| Regolarizzazione: I dati definitivi |
| Ecco i dati definitivi sulla regolarizzazione dei lavoratori domestici extracomunitari. Dal 1 al 30 settembre sono arrivate complessivamente al Ministero dell’Interno 294.744 domande, 180.408 per colf e 114.336 per badanti. I datori di lavoro che hanno spedito la domanda da soli (149.670) sembrano essere di più rispetto a quanti si sono affidati ad associazioni e patronati (137.160), ma in realtà nel primo dato rientrano anche quelli che si sono fatti aiutare da centri servizi, avvocati, commercialisti ecc. In pochi si sono rivolti ai consulenti del lavoro (5.419) o agli sportelli dei Comuni (3.817). La top ten delle province è guidata da Milano (43.393 domande, il 14,72%), Roma (32.034 10,87%) e Napoli (24.331 8,25%), seguono Brescia, Bergamo, Torino, Caserta, Bologna , Modena e Reggio Emilia. Tra i lavoratori ci sono in testa ucraini (37.178 domande, il 12,61%), marocchini (36.112 12,25%) e moldavi (25.588 8,68%), quindi cinesi, bangladesi, indiani, egiziani, senegalesi, albanesi e pakistani. “Sono state pienamente rispettate , le previsioni del Governo che stimava in 300mila il numero di soggetti interessati all’emersione. Previsioni formulate nella relazione tecnica allegata al provvedimento anticrisi, approvato lo scorso agosto” recita oggi un comunicato del Viminale. Ad essere precisi, quella cauta relazione tecnica, che serviva a calcolare la copertura finanziaria della regolarizzazione, parlava solo di 170mila lavoratori extracomunitari da far emergere. Fatto sta che mentre a fine agosto si metteva a punto la macchina della regolarizzazione, proprio dal ministero dell’Interno erano uscite previsioni tra le 500mila e 750mila domande. Fonte: Stranierinitalia.it |
| 07/09/2009 |
| il Centro Servizi Intercultura ha attivato uno sportello di consulenza medica gratuita |
| Presso il Centro Servizi Intercultura è attivo uno sportello di consulenza medica gratuita. Lo sportello sarà aperto per il mese di Settembre nei seguenti giorni e presso le sedi indicate: # martedì 08 - Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Via san Giuseppe III trav. # mercoledì 09 - Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - Viale Amendola, 66 # giovedì 10 - Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - Via san Giuseppe III trav. # venerdì 11 - Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Viale Amendola, 66 # martedì 15 - Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Via san Giuseppe III trav. # mercoledì 16 - Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - Viale Amendola, 66 # venerdì 18 - Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Viale Amendola, 66 # martedì 22 - Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Via san Giuseppe III trav. # mercoledì 23 - Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - Viale Amendola, 66 # giovedì 24 - Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - Via san Giuseppe III trav. # venerdì 25 - Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Viale Amendola, 66 Per info: telefonare ai numeri 0965.892736 – 0965.591712 o inviare mail: info@intercultura-rc.it |
| 01/09/2009 |
| Procedura passo passo per la regolarizzazione di colf e badanti |
| REGOLARIZZAZIONE 2009 Soggetti interessati: 1.Datori di lavoro ( cittadino italiano, cittadino UE, cittadino extracomunitari in possesso di carta di soggiorno) 2.Lavoratori La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente a favore dei lavoratori extracomunitari che dalla data del 30 giugno 2009, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi come addetti ala lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione di emersione dal 1° al 30 settembre 2009 (non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione) Procedura passa per passo 1.dal 21 agosto 2009 si potrà pagare il contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore attraverso il modello F24-versamenti con elementi identificativi presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o on-line collegandosi al sito delle Agenzie delle Entrate. Il modello potrà essere reperito e scaricato dal sito www.agenzieentrate.gov.it – www.interno.it – www.lavoro.gov.it – www.inps.it - Esempio F-24 vedi allegato 1 2.Il datore di lavoro dovrà presentare esclusivamente in via telematica, registrandosi al sito www.interno.it (vedi allegato 2)la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro domestico o di assistenza con cittadino extracomunitario allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la prefettura -UTG competente del luogo dove si svolge il rapporto di lavoro. La dichiarazione di emersione deve contenere: - Dati identificativi del datore di lavoro - Generalità del lavoratore in possesso di passaporto o documento equipollente - Tipologia e modalità d'impiego - Contratto di soggiorno per lavoro - Estremi della ricevuta attestante il pagamento del contributo forfettario di 500 euro di cui al punto 1 - reddito imponibile minimo indicato nella normativa in caso di regolarizzazione per lavoro domestico (20,000 euro per un solo soggetto percettore di reddito o 25,000 euro per nuclei familiari con più soggetti conviventi percettori di reddito) da dimostrare attraverso dichiarazione dei redditi - attestazione d'occupazione del lavoratore da almeno 3 mesi prima del 30/06/2009 - retribuzione non inferiore a quella prevista dal vigente contratto nazionale - orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali per colf - PER BADANTI: certificato di rilasciato dall'ASL o da medico convenzionato che attesti la sussistenza della limitazione dell'autosufficienza della persona per cui si richiede l'assistenza IMPORTANTE: Prima di iniziare la procedura di regolarizzazione bisogna acquistare una marca da bollo da 14,62 il cui codice andrà inserito in uno spazio specifico della domanda telematica, tale marca da bollò andrà conservata per poi consegnarla successivamente allo Sportello Unico della Prefettura il giorno della convocazione 3.Stampare la ricevuta che arriverà in formato Pdf nell'indirizzo di posta indicato nella procedura di regolarizzazione sopra indicato. La copia di questa ricevuta dovrà essere consegnata dal datore di lavoro ala lavoratore ai fini dell'avvenuta presentazione della domanda di regolarizzazione. IMPORTANTE: Il lavoratore extracomunitario dovrà portare sempre con sé la ricevuta ed esibirla in caso di controlli. 4.Lo Sportello Unico per l' immigrazione riceverà le domande dal sistema informatico del Ministero dell'Interno e a partire dal 1° ottobre 2009 nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione verificherà che l'invio da parte del datore di lavoro della domanda sia stato effettuato correttamente. 5.Dopo aver acquisito il parere delle Questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario lo Sportello Unico della Prefettura convocherà le parti per - verificare se le dichiarazioni informatiche presenti nell'istanza inoltrata corrispondono con la documentazione presentata ed esibita. - acquisire la copia della certificazione medica nel caso di richiesta presentata per lavoro di assistenza alla persona - verifica di requisito reddituale attraverso presentazione del datore di lavoro della dichiarazione dei redditi dell'anno 2008 in caso di dichiarazione presentata per collaboratore domestico - verifica dell'avvenuto versamento del contributo forfettario di 500 euro mediante consegna della copia della ricevuta da parte del datore di lavoro - verifica del codice identificativo della marca da bollo da 14,62 inserita nella domanda telematica. 6.Successivamente si procederà alla stipula del contratto di soggiorno attraverso l'apposito modello consegnato in prefettura, inoltre al lavoratore verrà consegnato il modello 209 da presentare per la richiesta del permesso di soggiorno presso l'Ufficio Postale (Sportello Amico) 7.Presso lo Sportello Unico sarà inoltre presente un operatore dell'INPS al fine di controllare l'effettivo versamento del contributo forfettario di 500 euro e per effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS direttamente dallo Sportello Unico della Prefettura, altrimenti entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS attraverso il modello LD-EM2009 (vedi allegato 3) |
| 01/09/2009 |
| Inoltro domande telematiche di regolarizzazione |
| Il nostro servizio, gratuitamente e su appuntamento, offre la possibilità di inoltrare al Ministero degli interni le domande di regolarizzazione per colf e badanti. Telefonare ai numeri 0965-892736 oppure 0965-591712 per fissare l'appuntamento |
| 01/09/2009 |
| Regolarizzazione Colf e badanti - 2009 |
| Si chiama “Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie” la regolarizzazione di colf e badanti approvata con il decreto anticrisi dal parlamento italiano. Si potranno mettere in regola colf e badanti che al 30 giugno 2009 erano già occupate presso di loro in nero da almeno tre mesi. La dichiarazione di emersione costerà 500 euro per ciascun lavoratore e potrà essere presentata dal 1 al 30 settembre. Per lavoratori italiani e comunitari si potranno usare dei moduli da presentare all’Inps. Per i lavoratori extracomunitari, le dichiarazioni andranno presentate via internet allo Sportello unico per l’Immigrazione. Chi presenta la dichiarazione per una colf dovrà avere un reddito di almeno 20mila euro l’anno, se è l’unico a percepire un reddito in famiglia, oppure non inferiore a 25mila euro, se in famiglia ci sono altre persone che percepiscono reddito. Nessun limite di reddito è previsto per regolarizzare le badanti, ma in questo caso sarà indispensabile un certificato della struttura sanitaria pubblica o del medico di famiglia che attesti le limitazioni dell’autosufficienza della persona assistita. Sarà sempre il medico a certificare se davvero c’è bisogno di due badanti. Anche chi ha già presentato domanda per i flussi d’ingresso 2007 o 2008 può presentare la dichiarazione di emersione. Chi sceglie questa strada, rinuncia però automaticamente alla domanda per i flussi, che viene archiviata. Fino al termine dell’esame della dichiarazione, il lavoratore non potrà essere espulso, né, insieme al datore di lavoro, essere oggetto di procedimenti penali e amministrativi per la violazione delle norme sull’immigrazione o sul lavoro. Questi illeciti verranno condonati definitivamente se la regolarizzazione va a buon fine. Una volta verificato che la domanda è ammissibile, lo sportello unico convocherà datore di lavoro e lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno. A questo punto, il lavoratore potrà chiedere a sue spese il rilascio del permesso di soggiorno, che oggi costa circa 70 euro ma sarà ancora più salato con la nuova legge sulla sicurezza. Potrà partecipare alla regolarizzazione anche chi in passato è stato espulso perché non aveva il permesso di soggiorno o perché il permesso era scaduto. Niente da fare, invece, per chi ha un’espulsione per motivi di sicurezza, ordine pubblico o terrorismo, una segnalazione come “inammissibile” in Italia o una condanna, anche solo in primo grado, per un reato per cui è previsto l'arresto in flagranza. Attenzione, se si presentano dichiarazioni false si commette reato e, se si utilizzano documenti contraffatti, si rischiano fino a sei anni di carcere. |
| 24/08/2009 |
| Emersione lavoro irregolare di colf e badanti |
| Il Governo ha inserito all’interno del cosiddetto 'pacchetto anticrisi' (legge 3 agosto 2009, n.102, articolo 1-ter) un emendamento che stabilisce la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari. I datori di lavoro che al 30 giugno 2009 hanno impiegato irregolarmente da almeno 3 mesi lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari potranno avvalersi della procedura di emersione dal lavoro irregolare. Per i lavoratori extracomunitari la procedura è di competenza del ministero dell’Interno. Si tratta di una procedura on line che sarà attiva sul sito del Ministero stesso dal 1° al 30 settembre prossimi, attraverso la quale la posizione dei cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno, impiegati presso le famiglie come lavoratori domestici di sostegno al bisogno familiare (colf) o come assistenti di persone affette da patologie o handicap (badanti), potrà essere regolarizzata. I SOGGETTI INTERESSATI • i datori di lavoro; • i cittadini italiani; • i cittadini di un paese membro dell’Unione europea, residenti in Italia; • i cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno CE di lungo periodo; • i familiari extracomunitari di cittadino comunitario che siano in possesso di carta di soggiorno. VERSAMENTO CONTRIBUTO TUTTI i datori di lavoro che vorranno partecipare alla procedura di emersione dal lavoro irregolare dovranno, a partire dal 21 agosto, effettuare il pagamento di un contributo di 500 euro per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 scaricabile al seguente link: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0153_F24_elementi_identificativixesempi-ultimo_al_10-8-2009.pdf. Il modello è reperibile anche presso gli sportelli bancari o postali e sui siti dell’Agenzia delle Entrate, del ministero del Lavoro e dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) Al seguente link è invece possibile consultare i codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate utili per la compilazione del modello: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0151_ris_n_209E_del_11_agosto_2009.pdf Il versamento può essere effettuato, presentando il modello F24 allegato, presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali: • in contanti; • con addebito su conto corrente presso gli sportelli bancari e postali; • con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati; • con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale; • con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l’assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l’assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l’operazione dovrà essere eseguita all’ufficio postale ove è intrattenuto il conto; • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione. Attenzione: nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. Il versamento può essere effettuato anche telematicamente utilizzando esclusivamente i servizi on line dell’Agenzia delle entrate: • direttamente dai datori di lavoro previa richiesta del codice PIN (codice segreto personale di accesso al sistema) via internet, per telefono o presso qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale; • per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98 (consulenti del lavoro, CAF, commercialisti, etc.). In seguito, dal 1 Settembre 2009 il datore di lavoro di un cittadino extracomunitario comunque presente nel territorio nazionale, deve presentare la dichiarazione di emersione allo Sportello Unico attraverso modalità informatiche. La dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati: - dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario; - generalità e nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione ed estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato; - tipologia e modalità di impiego; - attestazione, solo per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (cd. Colf), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, non inferiore a 20.000 annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito; - attestazione dell’occupazione del lavoratore alla data dal 30 giugno 2009 e da almeno tre mesi; - dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’orario lavorativo non è inferiore alle 20 ore settimanali; - proposta di contratto di soggiorno (art. 5-bis del T.U. D.Lgs. n. 286/1998); - estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario. l datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione per uno o due lavoratori domestici extracomunitari addetti all’assistenza alla persona, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza e, nel caso, la necessità di avvalersi di due unità, a pena di inammissibilità della dichiarazione. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità e di ammissibilità della dichiarazione e, acquisito il parere della questura che non sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti a presentarsi per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo determina l’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento. Si precisa che in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro. Il datore di lavoro, entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS presentando l’apposito modulo LDEM09extraUE, disponibile dal 1° ottobre 2009 sul sito Internet dell’Istituto. L’INPS provvede poi a trasmettere i dati necessari per gli altri adempimenti ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, all’INAIL, nonché ai Servizi Regionali. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS, ed il rilascio del permesso di soggiorno comporta l’estinzione dei reati, degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno sul territorio nazionale ed all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Fonte: Ministero dell’Interno 24/08/2009 |
| 07/07/2009 |
| Sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi irregolari |
| Con l’introduzione della Direttiva 52/CE approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 18 giugno 2009, è vietato l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Ecco come fare: Prima dell’assunzione chiedere al cittadino di un paese terzo se risulta titolare di un valido permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno; Ai fini di eventuali controlli delle autorità competenti, conservare una copia del titolo di soggiorno almeno per tutta la durata dell’impiego; Informare entro un termine fissato le autorità competenti designate, dell’inizio dell’attività lavorativa del cittadino di un paese terzo. Sono previste sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente ed il pagamento dei costi di rimpatrio. E' possibile consultare la direttiva al seguente link: http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=236 Fonte: Immigrazione.biz |
| 02/07/2009 |
| E' legge il ddl sicurezza approvato il mese scorso dalla Camera |
| Il Senato ha trasformato in legge il ddl sicurezza già approvato il mese scorso dalla Camera: l'immigrazione clandestina diventa reato Ecco, per quanto riguarda gli stranieri, cosa prevede il ddl sicurezza: Clandestinità - Chi entra o soggiorna in maniera illegale in Italia commette il reato di immigrazione clandestina e rischia un’ammenda da 5 mila a 10 mila euro. I clandestini sono sottoposti a processo davanti al giudice di pace con espulsione per direttissima. Tassa di soggiorno - Gli immigrati dovranno pagare un contributo di soggiorno: l’importo va da un minimo di 80 a un massimo di 200 euro. Si pagherà per il rinnovo del permesso di soggiorno ma non se questo è per asilo e per la richiesta di asilo, per la protezione sussidiaria e per motivi umanitari. Allo straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è richiesta la sottoscrizione di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno. Carcere a chi affitta a clandestini - Reclusione fino a tre anni per chi, a titolo oneroso, dà alloggio o cede anche in locazione un immobile a uno straniero privo del permesso di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di affitto. Matrimonio con stranieri e Cittadinanza - Lo straniero che sposa un cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana due anni dopo il matrimonio se risiede legalmente nel nostro Paese oppure dopo tre anni se residente all’estero. Tempi dimezzati in presenza di figli. Per potersi sposare con un italiano lo straniero deve presentare all’ufficiale dello strato civile, oltre al nulla osta del Paese di provenienza, anche il permesso di soggiorno. Più facili invece i matrimoni con le musulmane che risiedono regolarmente in Italia: non sarà necessario che la sposa ottenga il nulla osta dal Paese di provenienza, basterà un’autocertificazione alla quale sia allegato un documento dell’ambasciata italiana o del consolato nel paese di provenienza. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200. Ricongiungimenti - Per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari si aggiunge al certificato di idoneità alloggiativa quello igienico-sanitario entrambi rilasciati dai competenti uffici comunali. Si prevede quindi ipoteticamente l’emanazione di appositi regolamenti per l’individuazione dei criteri con conseguente arbitrarietà delle amministrazioni nella decisione; Non sarà, inoltre, più possibile richiedere il visto d’ingresso se il nulla osta non verrà rilasciato dopo 180 giorni dal perfezionamento della pratica di ricongiungimento. Condizioni igienico-sanitarie della casa - L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende alloggiare. Divieto di espulsione e respingimento - Cade il divieto di espulsione per i conviventi con parenti italiani di terzo e quarto grado; Permesso Ce di lungo periodo - Il rilascio della carta di soggiorno potrà avvenire solo dopo il superamento di un test di lingua italiana; Cancellazione anagrafica - La cancellazione è prevista dopo sei mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno; Favoreggiamento ingresso irregolare - Vengono inasprite tutte le norme legate al favoreggiamento dell’ingresso irregolare, non vengono invece toccate le sanzioni per gli sfruttatori. Non vedrà aggravata la sua situazione chi, nello sfruttamento di situazioni di soggiorno irregolare, trarrà un ingiusto profitto (come l’ impiego di lavoratori irregolari sottopagati) Money transfer - Gli agenti che si occupano dei servizi di money transfer acquisiscono e conservano per dieci anni copia del permesso di soggiorno dell’extracomunitario che richiede il trasferimento di denaro. In caso di mancanza di tale documento gli agenti dovranno denunciare lo straniero entro dodici ore, pena la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria. Figli irregolari e anagrafe - Cancellata la norma sui presidi e sui medici spia, resta nel testo l’obbligo di esibire agli uffici della pubblica amministrazione il permesso di soggiorno non solo ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse ma anche per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile o all’accesso ai pubblici servizi. Cambiano, inoltre, alcune disposizioni relative alla valutazione dei reati ostativi all’ingresso (saranno prese in considerazione anche le condanne non definitive), la permanenza nei Cie, (dagli attuali 60 giorni a 6 mesi), É possibile consultare il testo completo della legge al seguente link: http://www.immigrazione.biz/upload/ddl_sicurezza_2_lug_2009.pdf Fonte: Immigrazione.biz |
| 27/06/2009 |
| Ddl Sicurezza: regolarizzazione 600mila badanti irregolari bocciato |
| Le commissioni Giustizia e Affari Costituzionali del Senato hanno bocciato l'emendamento del Pd al ddl sicurezza che chiedeva la regolarizzazione delle badanti e delle colf che lavorano nelle famiglie italiane. La situazione italiana vede circa 600mila tra badanti, baby sitter e colf straniere prive del permesso di soggiorno e senza un provvedimento di sanatoria, sono oggi fuorilegge. Soggette a sanzioni anche le famiglie che danno loro lavoro perché potrebbero essere accusate di un reato penale: chi ha in casa una colf irregolare potrebbe rischiare l'arresto da 6 mesi a 3 anni e una multa di 5mila euro. |
| 18/06/2009 |
| Viaggiare con il permesso di soggiorno |
| Tutti i cittadini stranieri titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno in corso di validità (tranne che nei casi particolari di permessi di soggiorno rilasciati in casi eccezionali come, ad esempio, quelli per cure mediche – gravidanza, o per chi ha un permesso di soggiorno per richiesta asilo politico ovvero quelli rilasciati per motivi di giustizia) possono uscire dall’Italia e muoversi all’interno dello spazio Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria) senza chiedere visti per turismo e portando con sé solo il passaporto e il permesso di soggiorno. Chi vuole viaggiare in Paesi che non fanno parte dello spazio Schengen deve chiedere alle rappresentanze diplomatiche in Italia di questi Paesi se, in base agli accordi con il proprio Paese d’origine, ha bisogno di un visto. Anche in questo caso durante il viaggio deve comunque portare con sé il permesso di soggiorno, che è indispensabile per rientrare in Italia. Il viaggio all’estero non deve durare più di sei mesi. I titolari di un permesso di soggiorno almeno biennale possono uscire per più di sei mesi, ma in ogni caso per un periodo continuativo non superiore alla metà del periodo di validità del loro permesso. Se il permesso di soggiorno scade quando lo straniero si trova ancora all’estero e non sono trascorsi sessanta giorni (sei mesi in caso di documentati gravi motivi di salute dello straniero, del coniuge o di un suo parente di primo grado), la legge italiana prevede, ai fini del reingresso, il rilascio di un visto di reingresso. Lo straniero può, in sostanza, recarsi subito presso la rappresentanza diplomatico/consolare italiana del proprio paese munito del permesso di soggiorno scaduto e prenotare il rilascio di un visto di reingresso comunicando la data entro la quale farà ritorno in Italia. La richiesta di visto deve essere fatta anche quando lo straniero smarrisce, in viaggio, il proprio permesso di soggiorno. In tali casi al Consolato italiano deve produrre originale o copia autenticata della denuncia di furto o smarrimento resa innanzi alle competenti Autorità di Polizia (tradotta e legalizzata). Rientro in patria con la ricevuta della domanda di rinnovo/primo rilascio del permesso di soggiorno (cedolino) Il cittadino straniero, in attesa del rinnovo, conserva tutti i diritti di soggiorno riconosciuti agli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese fra i quali la possibilità di lasciare l’Italia e farvi regolare rientro (Direttiva 5 agosto 2006 del Ministero Interno e Telegramma Urgentissimo del 12 dicembre 2007). Ai sensi del Telegramma Urgentissimo del 12 dicembre 2007, lo stesso diritto viene riconosciuto, anche, al cittadino straniero in possesso della ricevuta di Poste Italiane attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo (decreto flussi) o per ricongiungimento familiare. L’uscita e il rientro dall’Italia possono avvenire anche attraverso un diverso valico di frontiera (es. uscita da Roma Fiumicino rientro da Milano Malpensa), ma occorre rispettare le seguenti condizioni: - il viaggio non deve prevedere il transito attraverso altri paesi Schengen - è necessario esibire il passaporto o il documento di viaggio equipollente (insieme al visto d’ingresso rilasciato dall’Ambasciata Italiana dal quale si desumono i motivi del soggiorno in caso di primo ingresso). - il personale preposto ai controlli di frontiera dovrà procedere alla timbratura del documento di viaggio e della ricevuta all’atto dell’uscita e del rientro dello straniero. Rinnovo del passaporto È utile ricordare che, nel caso in cui, lo straniero possegga un passaporto scaduto, potrà, in alcuni casi, chiederne il rinnovo presso la propria Ambasciata o Consolato presente in Italia. E’ necessario, tuttavia, accertarsi che il rinnovo del passaporto rientri tra i servizi offerti dall’autorità straniera presente nel nostro territorio altrimenti sarà necessario fare una procura a favore di una persona che si trova nel paese d’origine che provveda al rinnovo o partire per recarsi personalmente nel proprio paese, utilizzando un certificato provvisorio, rilasciato dalle propria rappresentanza consolare, che sostituisce il passaporto. Avv. Mascia Salvatore Fonte: stranierinitalia.it |
| 10/06/2009 |
| Permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione |
| In riferimento alla problematica relativa alla durata dei permessi dei soggiorno per motivi di attesa occupazione, resa ancora più acuta in conseguenza dell'elevato numero di lavoratori stranieri a rischio disoccupazione, il Ministero dell’Interno ha ritenuto utile ribadire alcuni aspetti essenziali della normativa vigente al fine di assicurare uniformità di indirizzo ed omogeneità di comportamenti degli uffici immigrazione. Con la circolare del 13 maggio scorso il Ministero dell’Interno ha ribadito il termine perentorio di sei mesi come durata massima del permesso di soggiorno per attesa occupazione, invitando i questori a prolungare la durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione oltre i sei mesi solo esclusivamente in casi eccezionali. Fonte: Immigrazione.biz |
| 30/04/2009 |
| Università: via alle preiscrizioni dall’estero |
| Fino al 30 maggio, gli studenti extracomunitari residenti all’estero potranno presentare presso nostri consolati le domande di preiscrizione per il prossimo anno accademico, indicando il corso e l’università prescelta. Sul sito del Ministero dell'Università, (http://offertaformativa.miur.it/studenti/elenco2009/) si può scoprire quanti posti per studenti stranieri sono stati messi a disposizione da ogni ateneo e valutare quindi dove si hanno più possibilità. Sarà in base a queste quote che Farnesina e Viminale definiranno il numero complessivo di visti e quindi di permessi di soggiorno da concedere alle nuove matricole. Il calendario degli appuntamenti successivi è in parte già fissato (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/calendar.html) . Entro il 4 luglio, le rappresentanze diplomatiche invieranno le domande raccolte alle università e dal 4 agosto in poi pubblicheranno gli elenchi dei candidati ammessi alle prove di ammissione. Qualunque sia la facoltà prescelta, è obbligatorio sostenere un esame di italiano (in genere fissato per settembre), così come le prove d'ingresso delle facoltà a numero chiuso. Gli ammessi alle prove potranno arrivare in Italia grazie a un visto per studio, che permetterà loro di chiedere un permesso di soggiorno di solito valido fino a dicembre. Solo se supereranno gli esami potranno ottenere un permesso annuale. Conviene ricordare che questa procedura riguarda solo gli studenti extracomunitari residenti all'estero. Quelli già regolarmente in Italia, o tutti i loro colleghi comunitari, possono infatti accedere a tutti i corsi universitari alle stesse condizioni dei colleghi italiani. 30/04/2009 stranieriinitalia.it |
| 30/04/2009 |
| Informazioni sui permessi di soggiorno consultabili sul sito della Polizia |
| La Polizia di Stato ha avviato un canale informativo dedicato ai permessi di soggiorno, consultabile direttamente on line. Il cittadino straniero che ha presentato domanda di rilascio, rinnovo o duplicato del permesso troverà la risposta sul web collegandosi al sito istituzionale della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) che consentirà l'accesso a una specifica "banca dati" informativa. L'interessato, selezionata la lingua conosciuta (tra italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo), dovrà limitarsi a inserire nello spazio richiesto il codice numerico della pratica, se la richiesta è stata presentata presso gli uffici della questura, o dell'assicurata se presentata alle Poste. Il servizio fornirà informazioni sull'esito conclusivo dell'istanza: se il permesso è pronto, sarà indicato l'ufficio presso il quale recarsi per il ritiro attraverso una mappa geografica che copre l'intero territorio nazionale. 30/04/2009 Stranieriinitalia.it |
| 15/04/2009 |
| Stagionali Extraue: da oggi è possibile inviare le domande |
| Dalle 8.00 di oggi i datori di lavoro possono spedire le domande d’assunzione per far arrivare in Italia 80mila lavoratori stagionali extracomunitari. Come lo scorso anno, le domande si presentano esclusivamente online. Basta un computer e una connessione al web o, in alternativa, ci si può far aiutare dalle associazioni di categoria. Attraverso il sito www.interno.it può essere presa visione della procedura informatica delle domande di ingresso on line. Il decreto flussi 2009 autorizza 80 mila ingressi da Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. Indipendentemente dalla nazionalità può inoltre venire chi è stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008. Per la Calabria le quote sono così ripartite: Catanzaro 400 Cosenza 1450 Crotone 2900 Reggio Calabria 600 Vibo Valentia 50 Totale 5400 |
| 09/04/2009 |
| Più facile l’uscita e rientro con il cedolino |
| Con una circolare il Ministero dell'Interno ha disposto che gli stranieri in attesa del primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno che devono recarsi nel proprio Paese di origine, possono lasciare il territorio nazionale e rientrarvi anche attraverso una frontiera esterna italiana diversa. Quindi, non si deve più attraversare necessariamente dallo stesso valico di frontiera. Rimangono valide, naturalmente, tutte le altre regole dei viaggi col cedolino. Non è prevista la sosta nell'area Schengen e bisogna portare al seguito il passaporto e la ricevuta dell'ufficio postale, che verranno timbrati dalla polizia di frontiera. Chi è in attesa del rinnovo dovrà portare con sé anche la fotocopia del permesso scaduto, mentre chi è in attesa del primo permesso per lavoro o per motivi familiari dovrà esibire il visto rilasciato dal consolato che specifica il motivo del soggiorno in Italia. La Circolare è disponibile all'indirizzo: http://www.immigrazione.biz/upload/circ-interno-11-3-2009.pdf Fonte: Immigrazione.biz |
| 03/04/2009 |
| Semplificazione per l’assunzione di colf e badanti |
| Per l’assunzione di Colf e Badanti, i datori di lavoro non avranno più l’obbligo di effettuare la comunicazione scritta presso il Centro per l’impiego, ma basterà una telefonata all’INPS al numero 803.164, il quale provvederà poi a trasmettere la comunicazione di “assunzione, trasformazione, proroga o cessazione” del rapporto di lavoro all’INAIL, Centro per l’impiego, ministero del lavoro e per i lavoratori extracomunitari allo Sportello unico per l’immigrazione presso le prefetture. In alternativa la comunicazione può essere fatta tramite internet, collegandosi al sito web www.inps.it o recandosi di persona presso lo sportello INPS della propria città. Rimane sempre obbligatorio per i datori che assumono lavoratori extracomunitari la presentazione allo Sportello Unico per l’immigrazione del contratto di soggiorno. La semplificazione è entrata in vigore il 29 gennaio 2009 |
| 03/04/2009 |
| Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro al di fuori del decreto flussi |
| La circolare del ministero dell’Interno dell’ 11 marzo scorso (Circolare n. 1280 del 11 Marzo 2009) da diritto agli studenti stranieri che hanno trovato occupazione di ottenere un permesso di soggiorno al di fuori delle quote dei decreti flussi. In questo caso potranno chiedere in qualsiasi momento la conversione del permesso di soggiorno senza aspettare l’attribuzione delle quote stabilite dal decreto flussi. La circolare estende la lista dei titoli ottenuti presso università italiane che danno diritto alla conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro: - Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari); - Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale); - Diploma di specializzazione (minimo due anni); - Dottorato di ricerca (minimo 3 anni); - Master universitario di I livello (durata minimo 1 anno -60 crediti), cui si accede con la laurea; - Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/90 o con laurea specialistica o con laurea magistrale. Fonte: Immigrazione.biz |
| 03/04/2009 |
| Decreto flussi stagionali 2009 |
| Per i lavoratori stagionali extracomunitari da impiegare nell'agricoltura e nel turismo è arrivato il via libera al decreto flussi 2009. Gli ingressi autorizzati sono 80mila, da ripartire tra Regioni e Province autonome. Potranno entrare in Italia: a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina. b) lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. c) indipendentemente dal Paese d'origine, cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008. Il decreto non è ancora arrivato in Gazzetta Ufficiale e quindi per ora non è possibile presentare domande di assunzione. Nel momento in cui lo si potrà fare, i datori di lavoro dovranno spedirle online, da soli o facendosi aiutare dalle associazioni di categoria, nei prossimi giorni si conosceranno tempi e dettagli. Fonte: StranieriinItalia.it |

