Servizio Integrato per l'Intercultura Associazione Interculturale International House CISMe Comune di Reggio Calabria

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02/02/2012
www.integrazionemigranti.gov.it: la bussola per orientare il cittadino straniero
Parte un nuovo portale internet che si pone l'obiettivo di favorire l’accesso ai servizi offerti sul territorio ai cittadini stranieri in Italia, creando così i presupposti per facilitare la loro integrazione nella società italiana. 

Il portale organizzato per assi - Educazione e apprendimento, Lavoro, Alloggio e governo del territorio, Accesso ai servizi essenziali, Minori e seconde generazioni - offrirà informazioni essenziali e, soprattutto, consentirà al cittadino di individuare i servizi della rete pubblico-privata attivi sul territorio. Spazio anche alle più importanti novità sul piano della normativa, delle iniziative istituzionali e delle attività in atto a livello nazionale, regionale e locale. 

Questa nuova iniziativa di informazione e di integrazione è frutto della collaborazione tra i ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Interno, dell’Istruzione Università e Ricerca e del ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione. Il nuovo strumento nasce sotto il coordinamento della direzione generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è cofinanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei paesi terzi. 

Per Approfondimenti
07/12/2011
Definite le tipologie dei visti di ingresso in Italia
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1 dicembre, n.280, il decreto interministeriale 11 maggio 2011 che definisce le tipologie dei visti d'ingresso in Italia per i cittadini dei Paesi terzi e stabilisce, nell'allegato A, i requisiti e le condizioni per ottenerli.

In base all'articolo 1 del decreto 'le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato'.

In caso di ingresso nel territorio nazionale di minori stranieri non accompagnati, in possesso dei requisiti previsti per una delle tipologie di visto, la rappresentanza diplomatico-consolare deve acquisire anche l'atto di assenso all'espatrio - fornito secondo le norme in vigore nel paese di residenza del minore - da parte di coloro che hanno la potestà genitoriale sul ragazzo, o, in loro assenza, da parte del tutore legale.

L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato, inoltre, all'autorizzazione del Comitato per i minori stranieri (previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 286/1998).
07/12/2011
Comunicazioni obbligatorie per l’assunzione di lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia
A partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il “modello Q”, ma assolveranno gli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione inviando il modello “Unificato Lav” nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione.
È quanto chiarisce la nota ministeriale del 28 novembre 2011, prot. n. 4773, che identifica anche gli ambiti di applicazione più specifici di tale semplificazione, quali i rapporti di lavoro domestico e tutti quei rapporti “speciali” per il quali il legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione di assunzione.

Per Approfondimenti
21/04/2011
Protezione temporanea - La circolare esplicativa del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno, in data 8 aprile, ha diramato una circolare contenente le istruzioni per il rilascio del permesso di soggiorno umanitario previsto dal DPCM del 5 aprile scorso che ha istituito la protezione temporanea.

Vi sono, tuttavia, ancora molti punti di domanda, ecco alcuni esempi:

Il DPCM corcoscriveva la possibilità di beneficiare della protezione temporanea al periodo compreso tra il 1 gennaio 2011 e la mezzanotte del 5 aprile 2011.

Qualora lo straniero non sia stato identificato sull’isola di Lampedusa o nei momenti successivi, dovrà dimostrare - anche se non c’è chiarezza sulle modalità - il suo ingresso in Italia nel periodo compreso.

Il decreto, così come la circolare, definiscono i potenziali beneficiari della protezione temporanea come i "cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa" ma senza chiarire quali siano gli stati considerati appartenenti a tale contesto geografico.

La circolare poi dispone che il permesso venga rilasciato con procedura d’urgenza entro 4 giorni dall’autorizzazione, così come vengono ribaditi i motivi di esclusione.

Viene inoltre disposto il rilascipo di un titolo di viaggio per chi si trovi privo di passaporto.

Nulla invece viene menzionato in merito al luogo di rilascio del permesso di soggiorno. E questo rischia, visti i tempi ristretti per presentare la domanda, di impedire per molti l’accesso al titolo. Moltissime Questure infatti si rifiutano di raccoglienre le istanze richiamando la necessità di effettuare la domanda presso la Questura della Provincia in cui è situato il centro in cui sono stati trasferiti gli stranieri dopo l’attesa a Lampedusa. Di fatto si tratta di una violazione dell’art 9, comma 1, del regolamento di attuazione richiamato anche dal DPCM del 5 aprile che recita come segue: "la richiesta del permesso di soggiorno è presentata... al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare..."

Scarica la Circolare

Scarica il Decreto

Fonte: MeltingPot.org
14/04/2011
Verifica Avanzamento Domanda Flussi 2010 on line
Tutti coloro che hanno usufruito del Decreto Flussi 2010 per assumere un lavoratore straniero all'estero o hanno chiesto la conversione di un permesso di soggiorno, possono accedere al sito del Ministero dell'Interno, per controllare lo stadio di avanzamento della domanda presentata.

Clicca Qui

Una volta entrati nella pagina del Ministero, apparirà la schermata,dove inserire e-mail e password già utilizzate al momento della registrazione, per poter visualizzare lo stadio di avanzamento della propria domanda.

Se, dopo aver inserito e-mail e password corrette, appare la dicitura "nessun dato trovato", ovvero se la domanda non è visualizzabile, è perché il sistema è in fase di aggiornamento, nei prossimi giorni dovrebbe essere possibile visualizzare lo stadio di avanzamento della pratica.

Le domande inviate tramite gli operatori del Servizio Integrato Intercultura potranno essere consultate recandosi presso i nostri sportelli di Via San Giuseppe e di Via Filippini, negli orari di apertura.

Per le domande presentate con l'ausilio di patronati, associazioni di categoria e consulenti del lavoro, per ogni informazione sulla pratica, si deve obbligatoriamente tornare a rivolgersi agli stessi sportelli dove è stata presentata la domanda, in quanto non c'è alcun modo di accedere personalmente per controllare la propria domanda flussi.
14/04/2011
Lavoro domestico, dal 1 Aprile si fa tutto on line
Con la circolare dell'Inps n. 49 del 11 marzo 2011 si informa che dal 1 aprile 2011 è obbligatorio l'uso del canale telematico per le comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro domestico.

I canali da utilizzare sono:

- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;

- Contact Center Multicanale: attraverso l'utilizzo del numero verde 803164.

Pertanto solo fino al 31 marzo 2011 i moduli cartacei SC38 COLD ASS, e SC39 COLD VAR potranno essere presentati direttamente o inviati per posta (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o del servizio corriere utilizzato) ed essere acquisiti dalle Sedi con la procedura presente in Intranet per la "Gestione Lavoratori Domestici".

Quando occorre fare queste comunicazioni?

- per la comunicazione di assunzione, entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro (art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla L. 608/96, come modificato dall'art. 1, comma 1180, L. 296/06);

- per la comunicazione di trasformazione, proroga e cessazione, entro 5 giorni dall'evento (art.4 bis D. Lgs 181/00 e art. 21, L. 264/49 come modificato dall'art.6, comma 3, D.Lgs 297/2002).

Nel caso di omessa o ritardata presentazione della comunicazione sono previste sanzioni amministrative, comminate dall'Ispettorato del Lavoro, da € 100,00 a € 500,00 per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.Lgs. 276/03).

I pagamenti vanno effettuati rivolgendosi ai seguenti soggetti:

* le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche ed espongono il logo "Servizi INPS";

* gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);

* tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.

- online sul sito Internet www.inps.it nella sezione Servizi on line > Per tipologia di utente > Cittadino > Pagamento contributi lavoratori domestici, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;

- telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito

- utilizzando il bollettino MAV - Pagamento mediante avviso.

Vedi la Circolare

Fonte: Immigrazione.biz
24/02/2011
Decreto Flussi - Sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro ad assumere
Visti i lunghi tempi di attesa che intercorrono tra la presentazione della domanda attraverso le procedure previste dal decreto flussi ed il reale momento di ingresso del lavoratore, è frequente che il datore di lavoro, per diversi motivi, non sia più disposto ad assumere il lavoratore per cui aveva chiesto il nulla osta tramite Decreto flussi.

Cessazione attività o decesso del datore di lavoro nelle more del rilascio del nulla osta
Se il datore di lavoro decede o l’azienda cessa l’attività prima che sia emesso il nulla osta

Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2006

In caso di decesso:
E’ possibile il subentro nell’assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto se si tratta di lavoro domestico.
Il nuovo datore di lavoro - che dovrà in ogni caso provare il possesso dei requisiti previsti - dovrà presentare allo Sportello unico competente una specifica richiesta facendo riferimento all’istanza a suo tempo presentata, indicandone gli estremi, e seguendo quindi la successiva procedura prevista per l’assunzione del cittadino straniero.
Gli Sportelli Unici provvederanno alla modifica dei dati del richiedente e alla verifica dei requisiti previsti.

In caso di cessazione attività:
E’ possibile il subentro nell’assunzione da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva l’azienda che aveva originariamente presentato la richiesta di assunzione, qualora sia in possesso di tutti i requisiti di legge necessari, e manifesti l’effettiva volontà di avvalersi di tale facoltà.
Il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo Sportello unico competente una specifica richiesta facendo riferimento all’istanza a suo tempo presentata, indicandone gli estremi, e seguendo quindi la successiva procedura prevista per l’assunzione del cittadino straniero.
Gli Sportelli Unici provvederanno alla modifica dei dati del richiedente e alla verifica dei requisiti previsti.

Rinuncia all’assunzione prima di ritirare il nulla osta emesso
Il subentro di un nuovo datore di lavoro è possibile solamente nei casi di cessazione dell’attività o di decesso del datore di lavoro.
Il datore di lavoro che invece non sia più disposto ad assumere un lavoratore può comunque ritirare il nulla osta in modo da consentire al lavoratore stesso di ottenere il visto di ingresso per motivi di lavoro. In seguito all’ingresso del lavoratore, il datore di lavoro comunica la sua rinuncia allo Sportello Unico permettendo al lavoratore di richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Rinuncia all’assunzione da parte del datore di lavoro dopo l’ingresso in Italia con visto
Ai sensi della Circolare Ministero dell’Interno del 20/08/2007

Se il datore di lavoro che ha ottenuto il nulla osta all’assunzione non intende più assumere il lavoratore straniero, che nel frattempo è già entrato in Italia, lo Sportello Unico autorizza il lavoratore a chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione che autorizza al soggiorno regolare per un periodo di sei mesi. Il lavoratore può iscriversi al Centro per l’Impiego anche con la sola ricevuta della richiesta del permesso.

Come fare:
Entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio dello Stato, il lavoratore deve presentarsi presso lo Sportello Unico per comunicare il suo ingresso in Italia e l’indisponibilità del datore di lavoro.
Lo Sportello Unico rilascerà un documento che lo autorizza a richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione alla Questura.


Se nel frattempo è stata individuata la disponibilità all’assunzione da parte di un altro datore di lavoro, datore di lavoro e lavoratore possono presentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per stipulare e sottoscrivere un nuovo contratto di soggiorno senza dover richiedere il permesso per attesa occupazione.

Assunzione di lavoratore in possesso di ricevuta
Ai sensi della Direttiva del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2007

Per l’assunzione formale del lavoratore straniero non è necessario attendere la consegna del permesso di soggiorno che, visti i tempi della procedura, frequentemente avviene anche dopo 10 mesi.
Il datore di lavoro è autorizzato all’assunzione del lavoratore straniero in possesso della ricevuta (assicurata postale) di richiesta di permesso di soggiorno.

Fonte: MeltingPot.org
24/02/2011
Decreto Flussi 2010 - La procedura dopo l’inoltro della domanda
Le operazioni di invio delle domande nell’ambito del decreto flussi 2010 sono aperte fino ai sei mesi successivi dall’emanazione del decreto (dopo 120 giorni possono essere ulteriormente ripartite quote significative non utilizzate), ma in sostanza si sono chuse entro i primi minuti successivi alle ore 8.00 delle tre giornate di invio. Rimangono ancora delle quote disponibili per le conversioni da studio a lavoro ed altre tipologie di ingressi e conversioni il cui invio era previsto per il girono 3 febbraio.

Le domande vengono esaminate in base all’ordine di arrivo regiatrato dal terminale del Ministero.


Le domande, che andranno a comporre una graduatoria a sua volta suddivisa proporzionalmente per provincia, sono esaminate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso un’istruttoria che coinvolge:
la Direzione Provinciale del Lavoro che verifica la validità delle condizioni contrattuali contenute nella domanda e la regolarità della posizione del datore di lavoro in materia di contribuzione;
la locale Questura che verifica eventuali irregolarità del soggiorno precedentemente rilevate del lavoratore residente all’estero, eventuali riscontri in merito a condanne relative ai reati ostativi.
Lo Sportello Unico può avvalersi della facoltà di richiedere al datore di lavoro della documentazione integrativa qualora ritenga non chiare o insufficienti le informazioni contenute nella domanda.


Il rilascio del nulla osta avviene in seguito alla convocazione del datore di lavoro presso lo Sportello Unico competente per l’esibizione della documentazione relativa ai dati inseriti nella domanda invata in precedenza.

La convocazione è comunicata al datore di lavoro attraverso lettera raccomandata ma è possibile seguire lo stato della pratica attraverso il portale inaugurato con i flussi 2007 domanda.nullaostalavoro.interno.it.

Al momento della convocazione dovranno essere esibiti, oltre alla ricevuta di inoltro della domanda, tutti i documenti in originale (con esclusione del passaporto del lavoratore) utilizzati per la compilazione, ed in particolare:
Il documento di identità del datore di lavoro;
I documenti attestanti la ragioen sociale dell’impresa;
I documenti di identità del legale rappresentante;
Matricola Inps impresa;
Iscrizione Inail;
Eventuale iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (datore di lavoro);
Eventuale titolo di soggiorno del cittadino extracomunitario (datore di lavoro);
Documentazione attestante il reddito (Cud, 730, Modello Unico, redditi di impresa, bilancio di impresa, fatturato impresa, eventuali memorie dell’impresa in merito alla necessità di assunzione del lavoratore, eventuale bilancio preventivo);
Originale della marca da bollo utilizzata per la compilazione;
Documentazione attestante la disponibilità dell’alloggio - Certificato o ricevuta di richiesta dello stesso, attestante l’idoneità alloggiativa;

Al temine dell’istruttoria (40 giorni in base al Testo Unico, anche oltre 3 anni nella prassi) lo Sportello Unico per l’Immigrazione emette, o rifiuta, il nulla osta per l’assunzione, ed avvisa la Rappresentanza Italiana del paese di residenza del lavoratore.


Il nulla osta viene consegnato al datore di lavoro che si dovrà farlo pervenire al lavoratore oppure, qualora richiesto nella domanda, sarà lo Sportello Unico a trasmettere il nulla osta alla rappresentanza italiana del paese di residenza del lavoratore che si recherà a richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro.
Attenzione: il nulla osta all’assunzione ha una validità di sei mesi. Per eventuali proroghe occorre rivolgersi alla Prefettura che lo ha emesso.


Se il lavoratore per cui è richiesta l’assunzione è irregolarmente presente sul territorio italiano:
Anche se non è previsto dalla legge, è ormai noto che gran parte dei lavoratori per cui è stata chiesta l’assunzione sono già presente, irregolarmente, sul territorio italiano. In questo caso la procedura del decreto flussi funge in maniera impropria da meccanismo di regolarizzazione.
Se il datore di lavoro ottiene il nulla osta alla sua assunzione, il lavoratore dovrà rientrare nel suo paese di residenza straniera a ritirare il visto di ingresso per lavoro. Non è possibile procedere all’assunzione, né tanto meno richiedere il permesso di soggiorno per lavoro, rimanendo in Italia, ma occorre fare rientro nel proprio paese e munirsi di visto di ingresso per lavoro.
L’uscita dal territorio italiano può compromettere l’iter di “regolarizzazione”, occorre pertanto evitare di essere segnalati all’uscita dal territorio nazionale.

Dopo il rilascio del nulla osta - L’ingresso in Italia
Dopo il rilascio del nulla osta (che dovrà essere inviato allo straniero) lo straniero si recherà entro 6 mesi a ritirare il visto d’ingresso presso la rappresentanza consolare italiana nel paese d’origine. A seguito del rilascio del visto il cittadino straniero potrà fare ingresso in Italia.
Entro 8 giorni dal momento dell’ingresso il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico di competenza per il perfezionamento del contratto di soggiorno (o in ogni caso fissare l’appuntamento).
Entro 48 ore dovrà essere effettuata la comunicazione di assunzione e sempre entro lo stesso termine massimo di 48 ore dovrà essere effettuata la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza (Questura o Comune) prevista dall’art 7 del Testo Unico da parte del datore di lavoro (o del terzo) che fornisce l’ospitalità al lavoratore

Anche nel contesto del decreto flussi 2010 verranno adottati gli iter procedurali introdotti con il decreto flussi 2010 per lavoro stagionale che prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di accompagnare presso lo Sportello Unico, per il perfezionamento del contratto di soggiorno, il lavoratore.
In sede di convocazione verranno consegnati i moduli per l’inoltro dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.


Con la ricevuta della domanda sarà possibile:
richiedere l’iscrizione anagrafica
stipulare un contratto di assunzione
stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro contratto
iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
uscire e rientrare dal territorio nazionale a determinate condizioni

Nel caso in cui, dopo il rilascio del nulla osta e l’ingresso del lavoratore, il datore di lavoro non sia più possibilitato o interessato all’assunzione si veda la scheda pratica: - Sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro ad assumere

Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno verranno consegnati dallo Sportello Uncio Immigrazione i moduli utili ad effettuare, attraverso l’invio postale dl Kit, la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Fonte: MeltingPot.org
24/02/2011
Flussi: via libera a sessantamila stagionali
Via libera all’ingresso in Italia di sessantamila lavoratori stagionali extracomunitari, manodopera indispensabile per agricoltura e strutture turistiche.

Il governo ha già firmato il decreto flussi 2011, ora si attende che arrivi in Gazzetta Ufficiale per dare il via alla presentazione delle domande. Rispetto all’anno scorso, quando furono 80 mila, gli ingressi autorizzati sono calati del 25%, ma secondo le associazioni dei datori di lavoro riusciranno comunque a soddisfare tutte le richieste.

Anche stavolta le domande si presenteranno via internet, ma con tutta calma, visto che c'è posto per tutti. Nel testo del decreto (che pubblicheremo appena disponibile) saranno indicati i Paesi di provenienza dei lavoratori, che l’anno scorso erano: Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina,Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Saranno inoltre finalmente sbloccati i permessi pluriennali, che permettono a chi è stato già qui per i raccolti degli anni passati di arrivare in Italia senza passare per l’imbuto dei flussi. “Sono previsti ingressi fuori quota per chi ha già lavorato due anni in Italia. Le imprese possono fare una richiesta intraprendendo una strada di tipo amministrativo" ha confermato ieri Natale Forlani, direttore generale dell'immigrazione al ministero del Lavoro.

Fonte: Stranieriinitalia.it
17/02/2011
Decreto flussi 2010, primi dati
Sono complessivamente 392.310 le richieste pervenute alle ore 8.30 del 3/02/2011 al sistema informativo del Dipartimento libertà civili e immigrazione

Alle ore 8.30, le domande pervenute al sistema informativo del Dipartimento libertà civili e immigrazione sono complessivamente 392.310, di cui:
• 324.709 relative alle quote previste dall’art. 2 del decreto, divise in 230.929 per lavoro domestico e 93.780 per lavoro subordinato ('click day' 31 gennaio);
• 60.983 relative alle quote previste dall’art. 3 del decreto, divise in 53.389 per colf e 7.594 per badanti ('click day' 2 febbraio);
• 6.618 per le quote previste dagli artt. 4, 5 e 6 del decreto (conversioni di permesso di soggiorno, lavoratori formati all’estero e lavoratori di origini italiane) ('click day' 3 febbraio).

Consulta i dati per regione e provincia

Fonte: Ministero dell'Interno
04/01/2011
GUIDA AL DECRETO FLUSSI 2010
Il Governo, il 31 Dicembre 2010 ha emanato il “Decreto Flussi” che autorizza 98.080 quote (86.580 nuovi ingressi per motivi di lavoro non stagionale a favore di cittadini extracomunitari residenti all’estero e 11.500 conversioni in permessi per lavoro).

Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di convertire alcuni permessi di soggiorno (per studio, tirocinio, formazione, lavoro stagionale, ecc.) in permessi per lavoro, subordinato o autonomo.

Poiché le quote vengono assegnate rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle domande, è fondamentale inviare da subito, nel giorno stabilito, la domanda per sperare di ottenere la quota prima che questa si esaurisca. Nel 2007, ad esempio, le quote disponibile si esaurirono nell’arco di 15 minuti in media rispetto all’orario previsto di invio della domanda (ore 8.00).

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori provenienti dai Paesi per i quali è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 31° gennaio 2011.

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori domestici provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 2 febbraio 2011.

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori nei restanti settori, provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota, possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 3 febbraio 2011.

Non è chiaro invece quale sia il termine per tutti coloro che dovranno presentare la domanda di conversione del permesso di soggiorno in un permesso per lavoro. Secondo la lettura del Decreto FLussi dovranno inviare la domanda il 31 gennaio 2011 se provengono da un Paese elencato dal Decreto, oppure il 3 febbraio 2011 nell’altro caso.
Più logico e più probabile però pensare che tutti potranno spedire la domanda a partire dalle ore 08:00 del 3 febbraio 2011. E’ consigliabile attendere comunque dei chiarimenti da parte del Ministero.


Saranno ammesse le domande presentate entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

COSA PREVEDE IL DECRETO FLUSSI 2010

Nell’ambito della quota di ingressi per lavoro, è prevista una quota di 52.080 posti per lavoro subordinato, riservata solo ai cittadini extracomunitari provenienti da questi Paesi:

4500 Albania; 1000 Algeria; 2400 Bangladesh; 8000 Egitto; 4000 Filippine; 2000 Ghana; 4500 Marocco; 5200 Moldavia; 1500 Nigeria; 1000 Pakistan; 2000 Senegal; 80 Somalia; 3500 Sri Lanka; 4000 Tunisia; 1800 India; 1800 Perù; 1800 Ucraina; 1000 Niger; 1000 Gambia; 1000 altri Paesi non UE che concludano accordi con l’Italia.
Attenzione: una volta esaurite le quote riservate per i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi elencati, non è possibile presentare domande usufruendo delle altre quote previste nel Decreto Flussi.

Ingressi di Colf e Badanti (nazionalità non riservate)
E’ stata prevista una quota ulteriore di 30.000 posti per i cittadini extracomunitari non appartenenti ai sopra elencati Paesi (ad esempio russi) solo per svolgere lavori domestici come colf, badanti o baby sitter.

Ingresso di lavoratori formati all’estero
E’ stata, infine, riservata una quota ai cittadini extracomunitari che hanno seguito programmi di formazione e istruzione nel Paese di origine ( 4.000 posti) e una quota di 500 posti per i lavoratori subordinati e autonomi di origine italiana (genitori, nonni o bisnonni italiani) residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile e inseriti negli elenchi dei lavoratori presso i rispettivi Consolati italiani.

Conversione in permessi per lavoro
Oltre agli ingressi per lavoro il Decreto Flussi ha previsto la possibilità di convertire anche 11.500 permessi di soggiorno in altrettanti permesso per lavoro così suddivisi:

Possono essere convertiti in Lavoro Subordinato:
3.000 permessi di soggiorno per studio;
3.000 permessi di soggiorno per formazione professionale/tirocinio;
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell’Unione Europea.

Possono essere convertiti in Lavoro Autonomo: 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini extracomunitari da altri Stati dell’Unione Europea.

I REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Il datore di lavoro, italiano o extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, può presentare la domanda per il nulla osta al lavoro subordinato per un cittadino extracomunitario residente all’estero o che, trovandosi in Italia, non può essere assunto direttamente perché sprovvisto completamente di un permesso di soggiorno, oppure titolare di un permesso non valido per l’assunzione diretta.

Il datore di lavoro deve possedere una capacità economica che varia a seconda che si chieda l’assunzione di un lavoratore domestico o di un lavoratore subordinato – non domestico, come un impiegato od altro.

CAPACITA’ ECONOMICA
Assunzione di un lavoratore domestico (colf, baby sitter o badante)
Il datore di lavoro deve dimostrare di possedere un reddito annuo pari o superiore ad almeno il doppio dell’importo necessario per il pagamento della retribuzione annua, aumentata dei connessi contributi, dovuta al lavoratore da assumere.

Ad esempio per richiedere l’assunzione di un lavoratore domestico per 25 ore a settimana con una retribuzione mensile onnicomprensiva pari a 600 euro il costo dei contributi dovuti all’Inps ogni trimestre è pari a € 318,50.
Il calcolo è il seguente: la retribuzione annuale, comprensiva di tredicesima, ammonta a 7800 euro, alla quale va sommato il costo dei contributi per tutto l’anno (318,50 * 4 trimestri) che ammonta a € 1.274. Il costo complessivo è pari a € 9.074.

Quindi il datore di lavoro che vuol presentare la domanda di assunzione deve possedere una capacità economica pari al doppio del costo, quindi circa 18.150 euro.

Se si chiede l’assunzione di un lavoratore come badante per sé o per un familiare perché affetti da patologie o gravi handicap che limitano l’autosufficienza non è necessario dimostrare il possesso del reddito richiesto. Servirà solo una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata assestante la patologia o l’handicap.
È importante tener presente che la legge prevede la possibilità, qualora il datore non sia titolare di reddito o abbia un reddito insufficiente per presentare la domanda, di cumulare i redditi dei familiari conviventi o non conviventi (parenti entro il primo grado).

Assunzione di un lavoratore non domestico
Per l’assunzione di un lavoratore subordinato la legge, invece, non stabilisce un parametro fisso e la verifica della capacità economica dell’impresa è rimessa alla valutazione “discrezionale” dell’Ufficio che esamina la domanda. Nel corso dell’istruttoria, infatti, vengono valutati una serie di fattori: la congruità del numero delle richieste presentate; l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile al rapporto di lavoro; i costi retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente; le esigenze dell'impresa; il reddito di esercizio; il fatturato dell’impresa; il numero dei dipendenti già in essere, ecc. Se l’impresa è stata costituita recentemente e quindi non ha ancora presentato una dichiarazione dei redditi, un bilancio, ecc. vengono valutati altri fattori, quali ad esempio il fatturato presunto o la situazione contabile, finanziaria o patrimoniale.

I requisiti del lavoratore
Il lavoratore, per poter fare ingresso in Italia, una volta ottenuta l’autorizzazione, non deve essere stato espulso prima della presentazione della domanda oppure non deve essere stato condannato per determinati reati previsti dal testo unico sull’immigrazione. Rientrano tra questi, le condanne per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione, lo spaccio di sostanze stupefacenti, la vendita di merce contraffatta, la rapina, le lesioni.

Le condizioni contrattuali
Il contratto di lavoro deve prevedere un orario non inferiore alle 20 ore settimanali e la retribuzione minima mensile da garantire è quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento che varia in relazione all’inquadramento e alla mansione offerta al lavoratore.

Il datore di lavoro, inoltre, è obbligato ad assicurare la disponibilità di un alloggio idoneo (anche casa propria), attestato dal certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dagli uffici comunali competenti.
Si ricorda che può essere presentata la domanda anche per familiari. Così ad esempio il datore di lavoro extracomunitario può fare la domanda per il coniuge o per il fratello.

LA PROCEDURA
INGRESSO PER LAVORO
La procedura di chiamata diretta per lavoro subordinato
Il datore di lavoro deve presentare la domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di residenza ovvero, in caso di Ditta o Società, dove è la sede dell’impresa o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.
La domanda è telematica ma bisognerà attendere le istruzioni del Ministero dell’Interno.

Si tratterà di inviare un particolare modulo, compilabile on line, contenente la proposta di contratto di soggiorno dove andranno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che si vuole instaurare (reddito, retribuzione, Contratto collettivo applicato, sistemazione alloggiativa e così via).

Successivamente alla ricezione della domanda lo Sportello Unico provvederà ad inviare la richiesta alla Questura per la verifica di eventuali espulsioni o condanne del lavoratore. In caso di parere positivo la domanda verrà inoltrata, dall’ufficio stesso, alla Direzione Provinciale del Lavoro per la verifica della disponibilità della quota, della capacità economica del datore di lavoro e del rispetto delle condizioni minime lavorative. Potranno poi essere richieste eventuali integrazioni documentali.

Una volta terminata positivamente l’istruttoria il datore di lavoro verrà convocato per la firma del contratto di soggiorno e il rilascio del nulla osta al lavoro, valido per 6 mesi dalla data del rilascio. Il datore di lavoro dovrà quindi provvedere ad inviare il nulla osta al lavoratore straniero che dovrà recarsi, con questo documento in originale e il passaporto in corso di validità al Consolato italiano presente nel suo Paese per richiedere il visto di ingresso per lavoro in Italia.

Solo dopo aver ottenuto il visto, il cittadino extracomunitario potrà venire in Italia ed entro 8 giorni dal suo ingresso, recarsi allo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e poter, successivamente, inoltrare la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro alla Questura utilizzando il kit postale.

La conversione del permesso di soggiorno


I titolari di un permesso di soggiorno per studio, per formazione professionale/tirocinio e i titolare di permessi di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell’Unione Europea possono chiedere la conversione del loro permesso in un permesso per lavoro subordinato. Anche i titolari di un permesso per lavoro stagionale possono chiedere la conversione ma solo a partire dal secondo soggiorno per lavoro stagionale.

Per richiedere la conversione è necessario prima di tutto che il permesso in possesso dello straniero sia valido e non scaduto ed occorre effettuare la richiesta di sussistenza della quota. La domanda si presenta mediante invio telematico degli appositi moduli ma si dovranno attendere le istruzioni che al riguardo fornirà il Ministero dell’Interno.
Nella domanda andranno indicati i dati relativi al permesso di soggiorno posseduto, i dati del richiedente, del datore di lavoro che ha proposto l’assunzione e del contratto applicato.

Una volta inoltrata la domanda la Direzione Provinciale del lavoro verificherà la sussistenza della quota, ed in caso di esito positivo, il cittadino straniero verrà convocato presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e il successivo invio della richiesta di permesso di soggiorno tramite l’Ufficio Postale.

Importante: Gli studenti cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per studio che hanno conseguito la laurea in Italia, sia breve che specialistica, sono esentati dalle quote flussi e non devono quindi presentare la domanda di sussistenza della quota. Per convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato dovranno compilare un altro modulo, indicando gli stessi dati

Il decreto prevede espressamente che solo i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato UE possono convertire il loro permesso anche per lavoro autonomo.

Leggi il Decreto

Avv. Mascia Salvatore

Fonte: Stranieriinitalia.it
07/12/2010
Maroni: Limitatissimi i nuovi ingressi per lavoratori extracomunitari
Il Ministro dell'Interno Maroni in una intervista ad una radio nazionale, ha dichiarato che gli ingressi per lavoro di nuovi extracomunitari saranno limitatissimi. Il ministro ha spiegato che questa limitazione agli ingressi è dovuta al fatto che moltissimi extracomunitari regolarmente residenti in Italia hanno perso il lavoro quindi, secondo il ministro, è inutile farne entrare altri, che andrebbero ad ingrossare il numero degli stranieri in attesa di occupazione. Per Maroni, comunque, i prossimi ingressi saranno limitati a pochi badanti.

Fonte: Immigrazione.biz
07/12/2010
Permesso CE. On line le domande per la partecipazione al test di italiano
Con la circolare del 16 novembre 2010, il Ministero dell’interno ha reso noto che dal 9 dicembre p.v. entrerà in vigore il decreto ministeriale del 4 giugno 2010 che disciplina le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Dal 9 dicembre 2010, in contemporanea con l'entrata in vigore del decreto 4 giugno 2010 che disciplina le modalità di effettuazione del test, il cittadino straniero interessato dovrà inoltrare per via telematica alla prefettura della provincia dove ha il domicilio la domanda di svolgimento del test, collegandosi al sito www.testitaliano.interno.it e compilando il modulo di domanda.

Procedura:

l'istanza presentata on line viene acquisita dal sistema e trasferita alla prefettura competente.

Se la domanda risulta regolare, la prefettura convoca il richiedente entro 60 giorni dall'istanza, sempre per via telematica, indicando giorno, ora e luogo del test.

In caso di irregolarità o mancanza di requisiti il sistema genera automaticamente e invia al richiedente una comunicazione con l'indicazione dei requisiti mancanti per consentire la rettifica delle informazioni.

Infine, il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione per il richiedente che compila e inoltra la domanda un servizio di assistenza (help-desk) che può si può contattare tramite un indirizzo e-mail indicato www.testitaliano.interno.it.
Il risultato del test, consultabile da parte del richiedente su www.testitaliano.interno.it, viene inserito nel sistema a cura della prefettura competente, che lo mette a disposizione attraverso web service alla questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Fonte: Immigrazione.biz
12/10/2010
Chiarimenti sul nuovo permesso di soggiorno a punti
E' una vera e propria lista di buona condotta quella che gli stranieri dovranno sottoscrivere per il rilascio del nuovo permesso a punti. La firma sarà naturalmente vincolante per il rilascio dello stesso. Il patto durerà due anni prorogabili, nel corso dei quali lo straniero dovrà impegnarsi per mettere assieme un totale di trenta punti. Al termine del periodo di prova verrà rilasciato un attestato e mentre si discute ancora sulle modalità di acquisizione della cittadinanza, la bozza di proposta per l'accordo di integrazione è “pronto”. In basso è possibile consultare le griglie per l'assegnazione dei punteggi, fondamentali per il rilascio del permesso di soggiorno.

I cosiddetti doveri degli stranieri saranno la conoscenza parlata della lingua italiana di livello almeno A2, come previsto dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue; sufficiente conoscenza dei fondamentali della Costituzione italiana, dell'organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; la garanzia di istruzione dei figli minori almeno per la scuola dell'obbligo.

Lo stato da parte sua garantirà loro i diritti fondamentali delle persone senza alcuna discriminazione, agevolando il più possibile il flusso di informazioni agli stranieri stessi. Ma non solo. Curerà in maniera particolare il controllo del rispetto delle norme del lavoro dipendente e si prenderà cura che gli stranieri abbiano pieno accesso a tutti i servizi sanitari previsti. Sarà possibile inoltre, dopo un mese dalla stipula dell'accordo d'integrazione, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e sulla vita in Italia della durata di un giorno.

Nel testo inoltre, compare una norma, che potrebbe entrare in conflitto con i principi costituzionali e con la convenzione sui diritti dell'uomo. “Non si fa luogo alla stipula dell'accordo e, se stipulato, questo si intende risolto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o, altrimenti, mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.

Un particolare riferimento, infine, va all'allegato C, che altro non è che un elenco di punti che potrebbero essere decurtati agli stranieri per le condanne subite in Italia. Si possono infatti togliere un massimo di 25 punti, ad esempio per pene non inferiori a tre anni ed 8 per illeciti amministrativi.

Accordo di Integrazione

Tabella dei Crediti

Crediti Decurtabili

Fonte: Immigrazione.biz
12/10/2010
Nuovi requisiti per il rilascio del pds CE in vigore dal 2011
É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010, il decreto del 4 giugno scorso emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero l'Istruzione dell’Università e della Ricerca, dove vengono spiegate le modalità operative del test di lingua italiana che gli stranieri che chiederanno il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo dovranno sostenere.

Il rilascio del permesso CE, dunque, è subordinato alla conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero che gli consente di comprendere frasi ed espressioni di uso comune e frequente, in corrispondenza al livello A2 del Quadro di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

Queste disposizioni si applicano anche ai familiari di chi è già in possesso della carta di soggiorno come previsto dall’articolo 9 del Testo Unico nel caso un cui gli stessi abbiano dato dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro, e naturalmente di avere un adeguato reddito, un alloggio stabile e di godere di un’assistenza sanitaria. Non si applicano invece, ai figli minori di 14 anni anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge e allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico derivanti dall'eta', da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

La Procedura:

Lo straniero chiederà in maniera telematica alla Prefettura competente per Territorio in base al domicilio del richiedente. La richiesta sarà corredata da tutti i dati anagrafici dello straniero, i dati relativi al titolo di soggiorno, quali numero, tipologia e scadenza del permesso attuale, i dati relativi al domicilio e di un documento valido per l’espatrio. Sarà la stessa Prefettura che convocherà lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare.

Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un Ente di certificazione che abbia già stipulato una convenzione con il Ministero dell’Interno. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo. Nel caso invece in cui lo straniero non abbia superato la prova, dovrà ripetere il test ed effettuare un’altra richiesta telematica.

Sarà la Questura competente per territorio a verificare se lo straniero abbia conseguito gli standard di conoscenza della lingua italiana, attraverso il riscontro dell'esito positivo del test riportato nel sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che verrà inserito dai centri di certificazione.

Il Decreto entrerà in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, dunque, dal Gennaio 2011.

Consulta il Decreto

Fonte: Immigrazione.biz
23/09/2010
Cittadinanza, consultabile on line lo stato della pratica
Dal 5 luglio 2010, il Ministero dell’Interno ha reso possibile la verifica dello stato della pratica di cittadinanza on line attraverso un semplice e comodo sistema informatico in tempo reale. Il servizio è direttamente realizzato e gestito dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ed è attivo nella sezione Cittadinanza.

Utilizzare il nuovo servizio è estremamente facile:

Cliccare quì

• Effettuare la registrazione indicando i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail, quindi accedere all'area riservata;

• Inserire il codice assegnato alla propria domanda di cittadinanza per avere accesso alle informazioni, associando alla propria utenza la domanda di cittadinanza, presentata presso l'ufficio competente, utilizzando la funzione "Associa Domanda" presente nel menù di navigazione;

• Consultare lo stato corrente della domanda tramite la funzione "Stato Domande".

12/05/2010
Pubblicato il decreto per l'ingresso di studenti stranieri
E’ stato pubblicato il 27 aprile 2010 nella gazzetta ufficiale il decreto del 9 marzo scorso riguardante l’ingresso di oltre 50mila studenti per l’accesso all’istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica per l’anno accademico 2009-2010. Per gli atenei statali statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, saranno 45.210 i visti per potranno essere rilasciati, mentre per le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, nazionali statali e non statali, i posti disponibili saranno 6.210, per un totale di 51.420.

Un decreto quasi del tutto inutile per un semplice motivo. Il decreto ricalca che è possibile per gli studenti iscriversi a qualsiasi facoltà delle nostre università italiane ed è diretto agli studenti stranieri residenti all’estero e, visto che le preiscrizioni per quest’anno anno accademico andavano fatte lo scorso maggio, la partita è praticamente chiusa. E’ stata già effettuata una graduatoria degli studenti stranieri che potranno entrare ed iscriversi all’Università.

Per chi lo volesse può comunque comunicare la propria intenzione di iscriversi all’università, facendo richiesta di visto di ingresso per studio ai consolati.

Fonte: Immigrazione.biz
05/05/2010
Chiarimenti sulle nuove norme in materia di Cittadinanza
La Legge 15 luglio 2009 n.94 recante “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza” ha introdotto, tra le altre cose, anche delle modifiche sostanziali in materia di cittadinanza italiana.

Prima dell’entrata in vigore della suddetta legge (8 agosto 2009), il coniuge straniero di cittadino italiano, poteva presentare la richiesta di cittadinanza per matrimonio decorsi almeno sei mesi di residenza legale (quindi iscrizione anagrafica) dalla data di celebrazione del matrimonio. Inoltre, se successivamente interveniva la separazione dei coniugi, il riconoscimento della cittadinanza rimaneva comunque salvo, poiché era sufficiente, secondo ciò che prevedeva la legge, essere in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda, la quale attribuiva una sorta di “ diritto acquisito”.

Con le modifiche recentemente apportate e in vigore dall’8 agosto 2009 è stato prolungato il termine necessario per poter presentare la richiesta di cittadinanza per matrimonio da parte di cittadino straniero coniugato con un italiano. Da sei mesi si passa a due anni di residenza legale ma tale termine viene ridotto alla metà (1 anno) in presenza di figli, anche adottivi. Se dopo la presentazione dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana alla Prefettura competente interviene lo scioglimento del matrimonio o la separazione dei coniugi, l’istanza verrà rigettata poiché è stato stabilito, e questa la modifica più rilevante, che il rapporto di coniugio deve permanere fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno.

Non sarà più possibile autocertificare lo stato di famiglia, la residenza, e comunque il possesso dei requisiti, ma dovrà essere allegata tutta la documentazione a supporto della richiesta, pena l’irricevibilità della domanda da parte dell’ufficio (questo vale anche per i cittadini comunitari ).

Si ricorda inoltre che è stato introdotto il pagamento di un contributo di 200 euro per tutte le istanze che verranno presentate oltre la data di entrata in vigore della predetta legge. Ecco le istruzioni per il versamento.


Per chi ha già presentato la domanda prima dell’entrata in vigore della legge 94/2009,
la recente circolare del 6 agosto 2009 diramata dal Ministero dell’Interno, detta una disciplina particolare distinguendo tra le istanze presentate prima dell’8 agosto 2009 e quelle presentate successivamente a tale data.

Le istanze per le quali risulta scaduto il termine biennale per la conclusione del procedimento, quindi presentate da oltre due anni, dovranno concludersi con un provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana avendo acquisito, il coniuge straniero, un pieno diritto soggettivo.

Alle istanze presentate prima dell’introduzione delle modifiche e da non oltre due anni, dovranno applicarsi le nuove regole: il possesso da parte del richiedente della residenza legale in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio e la permanenza del rapporto di coniugio fino all’adozione del provvedimento.

Inoltre dovrà essere presentata tutta la documentazione in originale che nella domanda era stata autocertificata (certificati di residenza, famiglia, dichiarazioni reddituali, ecc, ecc.).

E' possibile scaricare i nuovi moduli per la richiesta di cittadinanza al seguente link:

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza_ecco_cosa_e_cambiato_8911.html

Fonte: Stranieriinitalia.it
14/04/2010
Flussi stagionali 2010, confermata possibilità d'ingresso regolare per 80mila lavoratori
Il Ministero dell'Interno dal 29 marzo ha avviato le procedure per la pre-complilazione delle domande dei flussi stagionali 2010, in attesa della firma del decreto e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Viminale fa sapere che come negli anni precedenti, la procedura è riservata alle sole associazioni datoriali accreditate e si svolge tramite il sistema SUI WEB all’indirizzo https://sportellounicoimmigrazione.interno.it.

Fonte: Immigrazione.biz
09/02/2010
Rumeni e bulgari - Regime transitorio anche per il 2010
Come nel 2007, e nei due anni successivi, anche per il 2010 è stato confermato il regime transitorio per l’assunzione di cittadini comunitari provenienti da Romania e Bulgaria.

La misura fu adottata quando nel 2007 Romania e Bulgaria fecero ingresso nell’UE e il Governo italiano si sentì in dovere di mettere in campo una misura presentata come una "graduale gestione dei flussi di ingresso" provenienti da quei paesi. Tra le altre cose, nel sito del Ministero dell’Interno le circolari relative al regime transitorio per gli anni precedenti sono presentate tutt’oggi con la denominazione di decreto flussi per neocomunitari.

Con la circolare del Ministero dell’Interno n. 7881 del 3 dicembre 2009 è stata confermata la piena liberalizzazione delle assunzioni nell’agricoltura, nel turismo alberghiero, per il lavoro domestico e di assistenza alla persona, nei settori edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed alimentare qualificato e anche nel lavoro stagionale. Con la successiva Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 20 gennaio 2010 si sono ribaditi poi gli adempimenti necessario per seguire l’iter previsto dalle disposizioni transitorie.

Per tutti gli altri settori rimane l’obbligo di presentare richiesta di nulla osta attraverso gli appositi moduli. Ma non vi sono quote e quindi il rilascio del nulla osta è pressochè scontato ed inoltre non esiste ovviamente alcuna sanzione prevista per i datori di lavoro che assumano un cittadino rumeno o bulgaro alle proprie dipendenze senza aver ottenuto il via libera dalla Prefettura, cosa peraltro evidentemente normale vista la liberalizzazione della circolazione di cittadini bulgari e rumeni, e della conseguente liberalizzazione anche del mercato delle loro assunzioni.

La richiesta di nulla osta riguarderà comunque solo le prime assunzioni e non invece quelle successive. Una richiesta in questo senso risulterebbe infatti discriminatoria nei confronti dei cittadini comunitari di Bulgaria e Romania che dovrebbero effettuare adempimenti addirittura più onerosi di quelli previsti per i cittadini extraUE per i quli il nulla osta è necessario solo al momento dell’ingresso.

Fonte: MeltingPot.org
08/02/2010
Importo Assegno Sociale 2010
L’assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall’INPS a coloro che hanno almeno 65 anni di età e non arrivano a totalizzare un reddito annuo di 5.349,89 €, che spetta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.

L’importo dell’assegno sociale è rilevante sotto diversi profili perché è il parametro:

- per l’autorizzazione all’ingresso per il ricongiungimento familiare: lo straniero che chiede di essere autorizzato a farsi raggiungere dalle categorie stabilie dalla nuova normativa entrata in vigore il 5 novembre 2009, deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere;

- per rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare e subordinato al possesso di questo requisito di reddito minimo (art. 9 TU);

- per l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari previa dimostrazione di disponibilità economiche minime pari all’importo annuo dell’assegno sociale (art. 9 comma 3 lettera b del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30);

- ai fini di rilevare le condizioni economiche minime che devono essere garantite al lavoratore di cui si prevede l’assunzione tramite domanda di nulla osta attraverso le procedure previste dal Decreto Flussi. Indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro, a prescindere dall’orario di lavoro, part-time o tempo pieno, vi debbono essere condizioni minime quanto meno pari all’importo dell’assegno sociale.

Ecco la nuova tabella dei redditi (L’importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità)

Richiedente - 5.349,89 € annui - 411,53 € mensili

1 familiare - 8.024,585 € annui - 617,28 € mensili

2 familiari - 10.699,78 € annuali - 823,06 € mensili

3 familiari - 13.374,475 € annuali - 1.028,806 € mensili

4 familiari - 16.049,67 € annuali - 1.234,59 € mensili

2 o più minori di 14 anni - 10.699,78 € annuali - 823,06 € mensili

2 o più minori di 14 anni e un familiare - 13.374,475 € annuali - 1.028,806 € mensili

Fonte: MeltingPot.org
08/02/2010
Contributi 2010 per i lavoratori domestici
L’inps ha pubblicato i nuovi importi dei contributi per i lavoratori domestici in vigore dal primo gennaio 2010. E' possibile consultare tali importi all'indirizzo:

http://www.inps.it/newportal/default.aspx?iMenu=1&NewsId=542

ATTENZIONE: Gli importi 2010 andranno utilizzati a partire dai contributi relativi al primo trimestre gennaio-marzo, che andranno versati tra il 1 e il 10 aprile prossimi. Solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro il versamento va fatto entro i dieci giorni successivi alla cessazione.

Fonte: Stranieriinitalia.it
20/01/2010
Per quanto tempo i cittadini extracomunitari possono lasciare l'Italia?
I cittadini extracomunitari possono recarsi nel loro Paese per un periodo non superiore ai sei mesi, secondo la legge, infatti, se si rimane fuori dall’Italia per più di sei mesi il permesso di soggiorno perde di validità, non potrà poi essere rinnovato o prorogato, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
All’interno della legge è prevista un’ulteriore ipotesi per i titolari di permesso di soggiorno con durata biennale, questi infatti possono uscire per più di sei mesi, ma in ogni caso per un periodo continuativo non superiore alla metà del periodo di validità del loro permesso. Quindi se si possiede, ad esempio, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato di durata biennale si potrà restare fuori dall’Italia per un periodo continuativo non superiore a un anno.
Se il permesso scade quando si è ancora all’estero, per poter rientrare si dovrà richiedere il rilascio di un visto di reingresso, recandosi subito presso la rappresentanza diplomatico- consolare italiana del Paese, presentando il permesso di soggiorno scaduto e chiedendo il rilascio di un visto di reingresso comunicando la data entro la quale si dovrà ritornare in Italia.
Si ricordo, in questo caso, che Il permesso non deve essere scaduto da più di sessanta giorni, il termine è prorogato fino a sei mesi solo in caso di documentati gravi motivi di salute dello straniero, del coniuge o di un parente di primo grado, e per chi deve adempiere agli obblighi militari nel proprio paese di origine. Scaduti i termini, non si potrà ottenere il visto e, di conseguenza, rientrare in Italia.

Avv. Mariangela Lioy

Stranieriinitalia.it

20/01/2010
Bonus bebè per gli ucraini in Italia
Per incrementare le nascite e sostenere le famiglie, l’Ucraina ha introdotto da qualche anno un “bonus bebè” che cresce con il numero di figli.

Per il primogenito i genitori (naturali o adottivi) ricevono 13.904 gryvni (circa 1.105 euro), per il secondogenito 28.440 gryvni (2.362 euro), per il terzogenito e i successivi 56.880 gryvni (4.724 euro), in parte alla nascita del bambino, il resto a rate mensili. I pagamenti sono bloccati se i genitori maltrattano il bambino, se perdono la patria potestà, se non usano i soldi per il suo sostentamento o la sua educazione e se il bambino viene preso in carico da un istituto statale.

Il bonus spetta anche ai cittadini ucraini che abitano all’estero, a patto che siano registrati all’istituto ucraino di previdenza sociale e abbiamo mantenuto comunque la residenza in patria. È un’occasione quindi che potrebbero cogliere anche molti ucraini in Italia.

Per ricevere il bonus, i genitori possono rivolgersi personalmente all’ufficio della previdenza sociale della città di residenza in Ucraina. Se nessuno dei due genitori può farlo, è possibile delegare terze persone. La delega si può fare nelle rappresentanze diplomatiche dell’Ucraina in Italia.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ucraino:

http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index

Fonte: Stranierinitalia.it
24/11/2009
Idoneità abitativa - I nuovi requisiti per il ricongiungimento
Con la circolare n. 7170 del 18 novembre 2009, il Ministero dell'Interno dà alcuni chiarimenti in merito alle modifiche introdotte con la legge n. 94 del 15 luglio 2009 (pacchetto sicurezza), riguardanti i requisiti dell’alloggio richiesti per le procedure di ricongiungimento familiare.

Il nuovo testo dell’ art. 29 comma 3 dispone che "lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali".

Secondo la nuova formulazione dell’articolo la certificazione igienico-sanitaria rilasciata dalle ASL non è più alternativa al certificato rilasciato dal comune (come un tempo) ma saranno gli stessi competenti uffici comunali a dover procedere a tale verifica ed inoltre, è stato soppresso ogni riferimento ai parametri della legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica.

Il Ministero, con le precisazioni contenute nella circolare n. 7170 del 18 novembre, specifica che "la certificazione relativa all’idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti".

Al fine quindi di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale la nuova tabella di riferimento sarà la seguente:

. Superficie per abitante
1 abitante – 14 mq
2 abitanti – 28 mq
3 abitanti – 42 mq
4 abitanti – 56 mq
per ogni abitante successivo +10 mq

. Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona – 9mq
Stanza da letto per2 persone – 14mq
+ una stanza soggiorno di 14mq

. Per gli alloggi mono-stanza
1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)

. Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m per i comuni montabni e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.

. Aerazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.

. Impianto di riscaldamento
Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.

Attenzione! La modulistica telematica per l’inoltro della richiesta di nulla osta non è ancora stata aggiornata e richiede ancora in alternativa il certificato rispondente ai parametri ERP o la certificazione rilasciata dall’Asl.

E' possibile consultare e/o scaricare la circolare al seguente link:

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/00142_Circ._prot._n._7170_del_18.11.2009.pdf

Fonte: MeltingPot.org
17/11/2009
Sanatoria colf e badanti 2009 La procedura presso lo Sportello Unico
Attenzione! Questa scheda contiene consigli utili dedotti dalle circolari ministeriali, dalle faq diffuse dal Ministero e, ove possibile, in riferimento alle procedure stabilite in via generale per l’ingresso per motivi di lavoro. La regolarizzazione è però una norma particolare e quindi possono essere richiesti requisiti e documenti specifici.

Dopo l’inoltro della domanda di emersione (entro il 30 settembre 2009) il lavoratore dovrà attendere la convocazione presso lo Sportello Unico per:

- esibire la documentazione attestante i requisiti;

- sottoscrivere il contratto di soggiorno;

- inoltrare successivamente la richiesta di permesso di soggiorno.

E’ possibile controllare on-line lo stato di avanzamento della propria domanda all’indirizzo web domanda.nullaostalavoro.interno.it.

Lo Sportello Unico provvederà ad inviare la convocazione, con la lista dei documenti da presentare, all’indirizzo indicato nella domanda. Nel caso vi fossero state variazioni di indirizzo è necessario comunicare tempestivamente allo Sportello Unico il nuovo recapito.

Al momento della convocazione dovranno essere esibiti:

- L’originale della marca da bollo da 14,62 euro indicata nella domanda;

- L’originale del documento di identità del richiedente più due fotocopie:
a) se comunitario, iscrizione anagrafica (D.lgs 30/2007)
b) se extracomunitario, permesso Ce di lungo periodo o carta di soggiorno o ricevuta di inoltro della domanda e vecchio permesso in possesso.

- Due fotocopie del documento di riconoscimento del lavoratore in corso di validità (l’originale, la richiesta di rinnovo o il foglio di identità consolare dovranno essere esibiti dal lavoratore);

- Fotocopia della dichiarazione dei redditi per l’assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (anche degli eventuali familiari che concorrono alla formazione del reddito);

- Codice fiscale (se già in possesso);

- Fotocopia della documentazione sanitaria (certificato medico o invalidità) attestante la non autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza almeno dal 1 aprile 2009, per l’assunzione di addetti all’attività di assistenza alla persona affetta da patologia o handicap (la necessità di 2 assistenti in caso di 2 emersioni);

- L’originale della ricevuta del pagamento del contributo forfetario (Modello F24);

- Stato di famiglia in originale.

Documentazione relativa all’alloggio:

- In caso di lavoratori non conviventi, due copie del contratto di locazione/comodato/proprietà relativo all’alloggio indicato in domanda;

- Per tutti, l’originale più una copia (o la ricevuta attestante la richiesta) del certificato di idoneità alloggitiva (rilasciato dal Comune) in base ai parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, oppure la certificazione igienico sanitaria rilasciata dall’ASL competente.
Attenzione! Alcuni Sportelli Unici richiedono la certificazione igienico-sanitaria come obbligatoria e non in alternativa all’idoneità ai sensi dei parametri Erp. Questa prassi si discosta da quanto stabilito dalla normativa per quanto riguarda la stipula del contratto di soggiorno.

Contestualmente alla convocazione presso lo Sportello Unico sarà possibile effettuare la Comunicazione Obbligatoria Lavoro Domestico. Allo Sportello Unico saranno presenti operatori INPS. Sarà possibile inoltre richiedere le modalità di pagamento per i contributi non versati prima del 1 aprile 2009

Entro 48 ore dalla stipula del contratto di soggiorno dovrà essere effettuata la dichiarazione di ospitalità del lavoratore da parte del datore di lavoro o del proprietario dell’immobile, all’autorità competente (Questura o Comune di residenza);

Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno verranno rilasciati i moduli per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da effettuare tramite gli uffici postali e sarà necessario:

a) il pagamento di 14,62 euro della marca da bollo da apporre sui moduli;

b) il pagamento di 30 euro da corrispondere allo sportello per le spese di spedizione della busta tramite raccomandata;

c) il pagamento di 27,50 euro per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico.

Gli sportelli di Poste Italiane rilasceranno la ricevuta dell’assicurata postale con cui sarà possibile: a) richiedere l’iscrizione anagrafica; b) stipulare un contratto di assunzione; c) stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro contratto; d) iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale; e) uscire e rientrare dal territorio nazionale a determinate condizioni.

L’eventuale domanda di flussi presentata per lo stesso lavoratore e per lavoro domestico verrà annullata. In caso di convocazione per i flussi e rinuncia dichiarata, anche in altro settore, il datore di lavoro verrà riconvocato successivamente per la valutazione della domanda di emersione.

In caso di documentazione incompleta il datore di lavoro verrà convocato per un secondo appuntamento. In caso di documentazione ancora incompleta verrà consegnato il preavviso di rigetto.
In sede di perfezionamento del contratto di soggiorno potranno essere sanati eventuali errori materiali commessi nella compilazione dei moduli informatici o nel modello F24 ed in particolare potrà essere sanate le complicazioni dovute ad un errore del sistema. Il software infatti, nel caso in cui il lavoratre per il quale si richiedeva la regolarizzazione fosse convivente con il badato e non direttamente con il datore di lavoro, imponeva l’inserimento della voce "non convivente". Ma il rapporto di lavoro in essere si configura come rapporto di convivenza perchè l’attività lavorativa si svolge nello stesso luogo dell’abitazione. Gli operatori dell’Inps presenti in via eccezionale presso le prefetture, proprio per snellire le pratiche, potranno in questo senso fornire chiarimenti.

Dopo aver inoltrato la richiesta di rilascio del titolo di soggiorno il lavoratore verrà convocato in Questura per i rilevamento delle impronte digitali ed in un secondo momento per la consegna del permesso di soggiorno in formato elettronico.
Se in sede di rilevamento delle impronte digitali (al momento della convocazione in Questura) emergesse una diversa identità precedentemente dichiarata dal richiedente, non sarebbe in ogni caso precluso il perfezionamento della regolarizzazione (il reato non è tra quelli ostativi all’emersione).

In caso di mancato perfezionamento
In via generale è stabilito che la mancata il mancato perfezionamento dell’emersione comporta il venir meno della sospensione dei procedimenti penali per la violazione delle norme in materia di lavoro, di contribuzione, di ingresso e soggiorno. Il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni solo parziali in merito alle conseguenze per il datore di lavoro e per il lavoratore che non perfezionino l’iter di regolarizzazione.

Il datore di lavoro non sarà punibile se:

- La regolarizzazione non si perfeziona per cause ostative da parte del lavoratore (segnalazione Schengen, reati ostativi);

- La regolarizzazione non si perfeziona per cause di forza maggiore (decesso della persona assistita), In questo caso sarà possibile il subentro dei familiari e se non possibile il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Non è chiarito se il venir meno della sospensione dei processi penali in corso per le violazioni della normativa in materia di immigrazione e impiego irregolare di lavoratori possa significare anche l’attivazione di nuovi procedimenti. Sono infatti la stragrande maggiornaza le situazioni per le quali non era attiva una denuncia.

Aspettando la convocazione
Il lavoratore potrà accedere all’assistenza sanitaria solo in virtù del possesso della tessere STP;
Il lavoratore non potrà uscire e rientrare nel territorio dello stato.

Problematiche irrisolte:

La situazione delineata dalle disposizioni finora diffuse è di forte rischio soprattutto per quei lavoratori che verranno convocati più in là nel tempo (il Ministero parla di 1 anno). Infatti con il trascorrere del tempo più alta sarà la possibilità che si modifichino le condizioni.

Potrà infatti verificarsi che:

- Il datore di lavoro ed il lavoratore vogliano legittimamente interrompere il rapporto di lavoro consensualmente, o ai sensi del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico;

- Il datore di lavoro risulti insolvente, non paghi quindi il lavoratore e quindi questi legittimamente voglia dimettersi con il rischio però di perdere la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno;

- Vengano a mancare i requisiti di reddito per l’assunzione da parte del datore di lavoro.

IN OGNI CASO CONSIGLIAMO A TUTTI, LAVORATORI E DATORI DI LAVORO, DI PRESENTARSI ALLA CONVOCAZIONE E SOLO SUCCESSIVAMENTE INTERROMPERE IL RAPPORTO DI LAVORO

Fonte: MeltingPot.org
17/11/2009
Un sito su come inviare soldi nei Paesi d’origine
Il ministero degli Affari esteri, insieme con la Banca Mondiale, attraverso il sito internet www.mandaisoldiacasa.it, mette a disposizione un servizio che si rivolge ai migranti presenti in Italia che vogliono spedire sodi nel Paese di origine. Il servizio permette la comparazione gratuita dei costi e tempi di invio delle rimesse da parte dei vari operatori presenti in Italia e propone di garantire una maggiore trasparenza e chiarezza delle informazioni, stimolando così l'offerta stessa dei servizi a favore dei migranti.

Fonte: Immigrazione.biz
06/11/2009
Regolarizzazione 2009: documenti da presentare allo Sportello Unico
Dopo il via libera delle Questure, gli Sportelli Unici per l’immigrazione stanno convocando datori di lavoro colf e badanti per l’ultimo atto della regolarizzazione. Prima di firmare il contratto di soggiorno e chiedere il permesso, bisogna dimostrare di aver requisiti dichiarati nella domanda.

I documenti da presentare allo Sportello Unico sono elencati nella lettera di convocazione che arriva al datore di lavoro. È una lettera standard, stampata automaticamente dal sistema informatico che gestisce la regolarizzazione, ma non è escluso che a livello locale possano esserci delle variazioni. Nella lettera sono indicati i documenti da portare con se necessari alla definizione della istanza in oggetto, al fine di verificarne la validità.

Tali documenti sono:

- Originale della ricevuta della marca da bollo i cui estremi sono stati indicati nella domanda;

- Documento d‘identità del richiedente più due fotocopie dello stesso;

- Due fotocopie del documento di riconoscimento del lavoratore in corso di validità;

- Fotocopia della dichiarazione dei redditi in casi di assunzione per addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. In caso di reddito congiunto con il familiare convivente, il richiedente dovrà presentare la sopra specificata documentazione relativa anche al reddito del familiare stesso;

- Fotocopia della documentazione sanitaria attestante la limitazione dell’autosufficienza del soggetto, per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro, nel caso di assunzione di addetti all’attività di assistenza alla propria persona affetta da patologia o handicap o per componenti della propria famiglia;

- Originale della ricevuta del pagamento del contributo forfetario (F24);

- Stato di famiglia in originale.

PER L’ALLOGGIO DEL LAVORATORE

- Copia del contratto di locazione/comodato/proprietà (duplice copia), relativo all’alloggio indicato in domanda;

- Certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l’idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico-sanitaria (originale più fotocopia). Qualora tale certificato non sia già stato rilasciato dalle Autorità competenti, dovrà essere presentata la ricevuta attestante la richiesta del certificato stesso. (questo certificato deve essere richiesto presso il Comune competente per residenza o presso la Asl di appartenenza).

Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporterà la denuncia del richiedente all’autorità giudiziaria.

Data: 06/11/2009 Stranieriinitalia.it
06/10/2009
Regolarizzazione più veloce per chi ha rinunciato ai flussi
Gli Sportelli Unici per l’Immigrazione possono già impegnarsi nella regolarizzazione di colf e badanti. Dal 1 Ottobre, appena conclusa la fase di invio, il sistema informatico del Ministero dell’Interno ha infatti sbloccato le 295mila domande presentate tra il 1 e il 30 settembre dai datori di lavoro.

Alla regolarizzazione hanno partecipato tante famiglie che avevano già presentato una domanda per i flussi d’ingresso, riferita allo stesso lavoratore, ma che non avevano ancora ottenuto una risposta. Con la regolarizzazione, hanno scelto di archiviare quella vecchia domanda.

Il lavoro già fatto per i flussi, però, non si perde. E se quindi la Questura aveva detto che quel lavoratore poteva arrivare in Italia per i flussi, non dovrà ripeterlo anche per la regolarizzazione. “Se è già arrivato il parere della Questura, si può già procedere alla convocazione per firmare il contratto e chiedere il permesso di soggiorno” chiarisce un esperto del Viminale.

Intanto, pare confermato che Inps e Sportelli Unici uniranno le forze per agevolare famiglie e lavoratori.

Oltre a firmare il contratto di soggiorno allo Sportello Unico, bisognerà infatti comunicare l’assunzione all’Inps, ma grazie al distacco di personale Inps negli Sportello Unici si potranno fare contemporaneamente e nello stesso posto entrambe le cose. Nelle grandi città, probabilmente, ci sarà anche personale dello Sportello Unico distaccato nelle sedi dell’Inps, in modo da moltiplicare i punti di contatto con gli utenti.

Fonte: Stranieriinitalia.it
02/10/2009
Colf e badanti, contributi entro il 10
Entro il dieci ottobre vanno versati i contributi inps per i lavoratori domestici relativi al trimestre luglio -settembre 2009.

Si possono utilizzare i bollettini postali inviati dall’Inps a tutti datori di lavoro domestico (chi non li ha ricevuti può ritirarli di persona presso un ufficio Inps o richiederli telefonicamente al numero 803164), oppure pagare on-line, tramite il sito www.inps.it. In alcune città è anche possibile pagare i contributi presso le tabaccherie.

Il contributo per i lavoratori domestici è determinato in base alla retribuzione e all'orario di lavoro: se quest'ultimo non supera le 24 settimanali, il contributo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria; se invece l'orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo dovuto è fisso, qualunque sia l'importo della retribuzione oraria.

Ecco l’ importo dei contributi per ogni ora di lavoro, per rapporti fino a 24 ore settimanali:

* per retribuzioni orarie fino a 7,17 €: 1,33 € (di cui 0,32 € a carico del lavoratore);

* per retribuzioni orarie oltre 7,17 € e fino a 8,75 €: 1,50 € (0,36 € a carico del lavoratore);

* per retribuzioni orarie oltre 8,75 €: 1,83 € (0,44 € a carico del lavoratore).

In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,97 € (di cui 0,23 € a carico del lavoratore).

Il datore di lavoro deve versare l'intero importo del contributo, compresa la quota a carico del lavoratore, che potrà poi essere trattenuta dalla busta paga.
02/10/2009
Regolarizzazione: I dati definitivi
Ecco i dati definitivi sulla regolarizzazione dei lavoratori domestici extracomunitari. Dal 1 al 30 settembre sono arrivate complessivamente al Ministero dell’Interno 294.744 domande, 180.408 per colf e 114.336 per badanti.

I datori di lavoro che hanno spedito la domanda da soli (149.670) sembrano essere di più rispetto a quanti si sono affidati ad associazioni e patronati (137.160), ma in realtà nel primo dato rientrano anche quelli che si sono fatti aiutare da centri servizi, avvocati, commercialisti ecc. In pochi si sono rivolti ai consulenti del lavoro (5.419) o agli sportelli dei Comuni (3.817).

La top ten delle province è guidata da Milano (43.393 domande, il 14,72%), Roma (32.034 10,87%) e Napoli (24.331 8,25%), seguono Brescia, Bergamo, Torino, Caserta, Bologna , Modena e Reggio Emilia. Tra i lavoratori ci sono in testa ucraini (37.178 domande, il 12,61%), marocchini (36.112 12,25%) e moldavi (25.588 8,68%), quindi cinesi, bangladesi, indiani, egiziani, senegalesi, albanesi e pakistani.

“Sono state pienamente rispettate , le previsioni del Governo che stimava in 300mila il numero di soggetti interessati all’emersione. Previsioni formulate nella relazione tecnica allegata al provvedimento anticrisi, approvato lo scorso agosto” recita oggi un comunicato del Viminale.

Ad essere precisi, quella cauta relazione tecnica, che serviva a calcolare la copertura finanziaria della regolarizzazione, parlava solo di 170mila lavoratori extracomunitari da far emergere. Fatto sta che mentre a fine agosto si metteva a punto la macchina della regolarizzazione, proprio dal ministero dell’Interno erano uscite previsioni tra le 500mila e 750mila domande.

Fonte: Stranierinitalia.it
07/09/2009
il Centro Servizi Intercultura ha attivato uno sportello di consulenza medica gratuita
Presso il Centro Servizi Intercultura è attivo uno sportello di consulenza medica gratuita.
Lo sportello sarà aperto per il mese di Settembre nei seguenti giorni e presso le sedi indicate:

# martedì 08 - Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Via san Giuseppe III trav.
# mercoledì 09 - Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - Viale Amendola, 66
# giovedì 10 - Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - Via san Giuseppe III trav.
# venerdì 11 - Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Viale Amendola, 66
# martedì 15 - Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Via san Giuseppe III trav.
# mercoledì 16 - Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - Viale Amendola, 66
# venerdì 18 - Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Viale Amendola, 66
# martedì 22 - Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Via san Giuseppe III trav.
# mercoledì 23 - Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - Viale Amendola, 66
# giovedì 24 - Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 - Via san Giuseppe III trav.
# venerdì 25 - Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Viale Amendola, 66

Per info: telefonare ai numeri 0965.892736 – 0965.591712
o inviare mail: info@intercultura-rc.it
01/09/2009
Procedura passo passo per la regolarizzazione di colf e badanti
REGOLARIZZAZIONE 2009

Soggetti interessati:
1.Datori di lavoro ( cittadino italiano, cittadino UE, cittadino extracomunitari in possesso di carta di soggiorno)
2.Lavoratori
La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente a favore dei lavoratori extracomunitari che dalla data del 30 giugno 2009, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi come addetti ala lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione di emersione dal 1° al 30 settembre 2009 (non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione)

Procedura passa per passo

1.dal 21 agosto 2009 si potrà pagare il contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore attraverso il modello F24-versamenti con elementi identificativi presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o on-line collegandosi al sito delle Agenzie delle Entrate. Il modello potrà essere reperito e scaricato dal sito www.agenzieentrate.gov.it – www.interno.it – www.lavoro.gov.it – www.inps.it - Esempio F-24 vedi allegato 1
2.Il datore di lavoro dovrà presentare esclusivamente in via telematica, registrandosi al sito www.interno.it (vedi allegato 2)la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro domestico o di assistenza con cittadino extracomunitario allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la prefettura -UTG competente del luogo dove si svolge il rapporto di lavoro.
La dichiarazione di emersione deve contenere:
- Dati identificativi del datore di lavoro
- Generalità del lavoratore in possesso di passaporto o documento equipollente
- Tipologia e modalità d'impiego
- Contratto di soggiorno per lavoro
- Estremi della ricevuta attestante il pagamento del contributo forfettario di 500 euro di cui al punto 1
- reddito imponibile minimo indicato nella normativa in caso di regolarizzazione per lavoro domestico (20,000 euro per un solo soggetto percettore di reddito o 25,000 euro per nuclei familiari con più soggetti conviventi percettori di reddito) da dimostrare attraverso dichiarazione dei redditi
- attestazione d'occupazione del lavoratore da almeno 3 mesi prima del 30/06/2009
- retribuzione non inferiore a quella prevista dal vigente contratto nazionale
- orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali per colf
- PER BADANTI: certificato di rilasciato dall'ASL o da medico convenzionato che attesti la sussistenza della limitazione dell'autosufficienza della persona per cui si richiede l'assistenza
IMPORTANTE: Prima di iniziare la procedura di regolarizzazione bisogna acquistare una marca da bollo da 14,62 il cui codice andrà inserito in uno spazio specifico della domanda telematica, tale marca da bollò andrà conservata per poi consegnarla successivamente allo Sportello Unico della Prefettura il giorno della convocazione
3.Stampare la ricevuta che arriverà in formato Pdf nell'indirizzo di posta indicato nella procedura di regolarizzazione sopra indicato. La copia di questa ricevuta dovrà essere consegnata dal datore di lavoro ala lavoratore ai fini dell'avvenuta presentazione della domanda di regolarizzazione. IMPORTANTE: Il lavoratore extracomunitario dovrà portare sempre con sé la ricevuta ed esibirla in caso di controlli.
4.Lo Sportello Unico per l' immigrazione riceverà le domande dal sistema informatico del Ministero dell'Interno e a partire dal 1° ottobre 2009 nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione verificherà che l'invio da parte del datore di lavoro della domanda sia stato effettuato correttamente.
5.Dopo aver acquisito il parere delle Questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario lo Sportello Unico della Prefettura convocherà le parti per
- verificare se le dichiarazioni informatiche presenti nell'istanza inoltrata corrispondono con la documentazione presentata ed esibita.
- acquisire la copia della certificazione medica nel caso di richiesta presentata per lavoro di assistenza alla persona
- verifica di requisito reddituale attraverso presentazione del datore di lavoro della dichiarazione dei redditi dell'anno 2008 in caso di dichiarazione presentata per collaboratore domestico
- verifica dell'avvenuto versamento del contributo forfettario di 500 euro mediante consegna della copia della ricevuta da parte del datore di lavoro
- verifica del codice identificativo della marca da bollo da 14,62 inserita nella domanda telematica.
6.Successivamente si procederà alla stipula del contratto di soggiorno attraverso l'apposito modello consegnato in prefettura, inoltre al lavoratore verrà consegnato il modello 209 da presentare per la richiesta del permesso di soggiorno presso l'Ufficio Postale (Sportello Amico)
7.Presso lo Sportello Unico sarà inoltre presente un operatore dell'INPS al fine di controllare l'effettivo versamento del contributo forfettario di 500 euro e per effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS direttamente dallo Sportello Unico della Prefettura, altrimenti entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS attraverso il modello LD-EM2009 (vedi allegato 3)
01/09/2009
Inoltro domande telematiche di regolarizzazione
Il nostro servizio, gratuitamente e su appuntamento, offre la possibilità di inoltrare al Ministero degli interni le domande di regolarizzazione per colf e badanti.
Telefonare ai numeri 0965-892736 oppure 0965-591712 per fissare l'appuntamento
01/09/2009
Regolarizzazione Colf e badanti - 2009
Si chiama “Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie” la regolarizzazione di colf e badanti approvata con il decreto anticrisi dal parlamento italiano.
Si potranno mettere in regola colf e badanti che al 30 giugno 2009 erano già occupate presso di loro in nero da almeno tre mesi. La dichiarazione di emersione costerà 500 euro per ciascun lavoratore e potrà essere presentata dal 1 al 30 settembre.

Per lavoratori italiani e comunitari si potranno usare dei moduli da presentare all’Inps. Per i lavoratori extracomunitari, le dichiarazioni andranno presentate via internet allo Sportello unico per l’Immigrazione.

Chi presenta la dichiarazione per una colf dovrà avere un reddito di almeno 20mila euro l’anno, se è l’unico a percepire un reddito in famiglia, oppure non inferiore a 25mila euro, se in famiglia ci sono altre persone che percepiscono reddito.

Nessun limite di reddito è previsto per regolarizzare le badanti, ma in questo caso sarà indispensabile un certificato della struttura sanitaria pubblica o del medico di famiglia che attesti le limitazioni dell’autosufficienza della persona assistita. Sarà sempre il medico a certificare se davvero c’è bisogno di due badanti.
Anche chi ha già presentato domanda per i flussi d’ingresso 2007 o 2008 può presentare la dichiarazione di emersione. Chi sceglie questa strada, rinuncia però automaticamente alla domanda per i flussi, che viene archiviata.

Fino al termine dell’esame della dichiarazione, il lavoratore non potrà essere espulso, né, insieme al datore di lavoro, essere oggetto di procedimenti penali e amministrativi per la violazione delle norme sull’immigrazione o sul lavoro. Questi illeciti verranno condonati definitivamente se la regolarizzazione va a buon fine.

Una volta verificato che la domanda è ammissibile, lo sportello unico convocherà datore di lavoro e lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno. A questo punto, il lavoratore potrà chiedere a sue spese il rilascio del permesso di soggiorno, che oggi costa circa 70 euro ma sarà ancora più salato con la nuova legge sulla sicurezza.

Potrà partecipare alla regolarizzazione anche chi in passato è stato espulso perché non aveva il permesso di soggiorno o perché il permesso era scaduto. Niente da fare, invece, per chi ha un’espulsione per motivi di sicurezza, ordine pubblico o terrorismo, una segnalazione come “inammissibile” in Italia o una condanna, anche solo in primo grado, per un reato per cui è previsto l'arresto in flagranza.

Attenzione, se si presentano dichiarazioni false si commette reato e, se si utilizzano documenti contraffatti, si rischiano fino a sei anni di carcere.
24/08/2009
Emersione lavoro irregolare di colf e badanti
Il Governo ha inserito all’interno del cosiddetto 'pacchetto anticrisi' (legge 3 agosto 2009, n.102, articolo 1-ter) un emendamento che stabilisce la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari.

I datori di lavoro che al 30 giugno 2009 hanno impiegato irregolarmente da almeno 3 mesi lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari potranno avvalersi della procedura di emersione dal lavoro irregolare. Per i lavoratori extracomunitari la procedura è di competenza del ministero dell’Interno.

Si tratta di una procedura on line che sarà attiva sul sito del Ministero stesso dal 1° al 30 settembre prossimi, attraverso la quale la posizione dei cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno, impiegati presso le famiglie come lavoratori domestici di sostegno al bisogno familiare (colf) o come assistenti di persone affette da patologie o handicap (badanti), potrà essere regolarizzata.

I SOGGETTI INTERESSATI
• i datori di lavoro;
• i cittadini italiani;
• i cittadini di un paese membro dell’Unione europea, residenti in Italia;
• i cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno CE di lungo periodo;
• i familiari extracomunitari di cittadino comunitario che siano in possesso di carta di soggiorno.

VERSAMENTO CONTRIBUTO
TUTTI i datori di lavoro che vorranno partecipare alla procedura di emersione dal lavoro irregolare dovranno, a partire dal 21 agosto, effettuare il pagamento di un contributo di 500 euro per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 scaricabile al seguente link:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0153_F24_elementi_identificativixesempi-ultimo_al_10-8-2009.pdf.
Il modello è reperibile anche presso gli sportelli bancari o postali e sui siti dell’Agenzia delle Entrate, del ministero del Lavoro e dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps)
Al seguente link è invece possibile consultare i codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate utili per la compilazione del modello:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0151_ris_n_209E_del_11_agosto_2009.pdf
Il versamento può essere effettuato, presentando il modello F24 allegato, presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali:
• in contanti;
• con addebito su conto corrente presso gli sportelli bancari e postali;
• con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
• con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
• con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni
postali vidimati emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l’assegno
o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l’assegno postale venga
utilizzato per pagare tramite Poste l’operazione dovrà essere eseguita all’ufficio postale ove è intrattenuto il conto;
• con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
Attenzione: nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Il versamento può essere effettuato anche telematicamente utilizzando esclusivamente i servizi on line dell’Agenzia delle entrate:
• direttamente dai datori di lavoro previa richiesta del codice PIN (codice segreto personale di accesso al sistema) via internet, per
telefono o presso qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
• per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98 (consulenti del lavoro, CAF, commercialisti, etc.).

In seguito, dal 1 Settembre 2009 il datore di lavoro di un cittadino extracomunitario comunque presente nel territorio nazionale, deve presentare la dichiarazione di emersione allo Sportello Unico attraverso modalità informatiche.
La dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
- dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
- generalità e nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione ed estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;
- tipologia e modalità di impiego;
- attestazione, solo per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (cd. Colf), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, non inferiore a 20.000 annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
- attestazione dell’occupazione del lavoratore alla data dal 30 giugno 2009 e da almeno tre mesi;
- dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’orario lavorativo non è inferiore alle 20 ore settimanali;
- proposta di contratto di soggiorno (art. 5-bis del T.U. D.Lgs. n. 286/1998);
- estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario.

l datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione per uno o due lavoratori domestici extracomunitari addetti all’assistenza alla persona, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza e, nel caso, la necessità di avvalersi di due unità, a pena di inammissibilità della dichiarazione.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità e di ammissibilità della dichiarazione e, acquisito il parere della questura che non sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti a presentarsi per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo determina l’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento.

Si precisa che in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro.

Il datore di lavoro, entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS presentando l’apposito modulo LDEM09extraUE, disponibile dal 1° ottobre 2009 sul sito Internet dell’Istituto.

L’INPS provvede poi a trasmettere i dati necessari per gli altri adempimenti ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, all’INAIL, nonché ai Servizi Regionali.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS, ed il rilascio del permesso di soggiorno comporta l’estinzione dei reati, degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno sul territorio nazionale ed all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.


Fonte: Ministero dell’Interno 24/08/2009
07/07/2009
Sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi irregolari
Con l’introduzione della Direttiva 52/CE approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 18 giugno 2009, è vietato l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ecco come fare:

Prima dell’assunzione chiedere al cittadino di un paese terzo se risulta titolare di un valido permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno;

Ai fini di eventuali controlli delle autorità competenti, conservare una copia del titolo di soggiorno almeno per tutta la durata dell’impiego;

Informare entro un termine fissato le autorità competenti designate, dell’inizio dell’attività lavorativa del cittadino di un paese terzo.

Sono previste sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente ed il pagamento dei costi di rimpatrio.

E' possibile consultare la direttiva al seguente link:

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=236

Fonte: Immigrazione.biz
02/07/2009
E' legge il ddl sicurezza approvato il mese scorso dalla Camera
Il Senato ha trasformato in legge il ddl sicurezza già approvato il mese scorso dalla Camera: l'immigrazione clandestina diventa reato

Ecco, per quanto riguarda gli stranieri, cosa prevede il ddl sicurezza:

Clandestinità
- Chi entra o soggiorna in maniera illegale in Italia commette il reato di immigrazione clandestina e rischia un’ammenda da 5 mila a 10 mila euro. I clandestini sono sottoposti a processo davanti al giudice di pace con espulsione per direttissima.

Tassa di soggiorno
- Gli immigrati dovranno pagare un contributo di soggiorno: l’importo va da un minimo di 80 a un massimo di 200 euro. Si pagherà per il rinnovo del permesso di soggiorno ma non se questo è per asilo e per la richiesta di asilo, per la protezione sussidiaria e per motivi umanitari.
Allo straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è richiesta la sottoscrizione di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno.

Carcere a chi affitta a clandestini
- Reclusione fino a tre anni per chi, a titolo oneroso, dà alloggio o cede anche in locazione un immobile a uno straniero privo del permesso di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di affitto.

Matrimonio con stranieri e Cittadinanza
- Lo straniero che sposa un cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana due anni dopo il matrimonio se risiede legalmente nel nostro Paese oppure dopo tre anni se residente all’estero. Tempi dimezzati in presenza di figli. Per potersi sposare con un italiano lo straniero deve presentare all’ufficiale dello strato civile, oltre al nulla osta del Paese di provenienza, anche il permesso di soggiorno. Più facili invece i matrimoni con le musulmane che risiedono regolarmente in Italia: non sarà necessario che la sposa ottenga il nulla osta dal Paese di provenienza, basterà un’autocertificazione alla quale sia allegato un documento dell’ambasciata italiana o del consolato nel paese di provenienza. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

Ricongiungimenti
- Per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari si aggiunge al certificato di idoneità alloggiativa quello igienico-sanitario entrambi rilasciati dai competenti uffici comunali. Si prevede quindi ipoteticamente l’emanazione di appositi regolamenti per l’individuazione dei criteri con conseguente arbitrarietà delle amministrazioni nella decisione; Non sarà, inoltre, più possibile richiedere il visto d’ingresso se il nulla osta non verrà rilasciato dopo 180 giorni dal perfezionamento della pratica di ricongiungimento.

Condizioni igienico-sanitarie della casa
- L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende alloggiare.

Divieto di espulsione e respingimento
- Cade il divieto di espulsione per i conviventi con parenti italiani di terzo e quarto grado;

Permesso Ce di lungo periodo
- Il rilascio della carta di soggiorno potrà avvenire solo dopo il superamento di un test di lingua italiana;

Cancellazione anagrafica
- La cancellazione è prevista dopo sei mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno;

Favoreggiamento ingresso irregolare
- Vengono inasprite tutte le norme legate al favoreggiamento dell’ingresso irregolare, non vengono invece toccate le sanzioni per gli sfruttatori. Non vedrà aggravata la sua situazione chi, nello sfruttamento di situazioni di soggiorno irregolare, trarrà un ingiusto profitto (come l’ impiego di lavoratori irregolari sottopagati)

Money transfer
- Gli agenti che si occupano dei servizi di money transfer acquisiscono e conservano per dieci anni copia del permesso di soggiorno dell’extracomunitario che richiede il trasferimento di denaro. In caso di mancanza di tale documento gli agenti dovranno denunciare lo straniero entro dodici ore, pena la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria.

Figli irregolari e anagrafe
- Cancellata la norma sui presidi e sui medici spia, resta nel testo l’obbligo di esibire agli uffici della pubblica amministrazione il permesso di soggiorno non solo ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse ma anche per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile o all’accesso ai pubblici servizi.

Cambiano, inoltre, alcune disposizioni relative alla valutazione dei reati ostativi all’ingresso (saranno prese in considerazione anche le condanne non definitive), la permanenza nei Cie, (dagli attuali 60 giorni a 6 mesi),

É possibile consultare il testo completo della legge al seguente link:

http://www.immigrazione.biz/upload/ddl_sicurezza_2_lug_2009.pdf

Fonte: Immigrazione.biz
27/06/2009
Ddl Sicurezza: regolarizzazione 600mila badanti irregolari bocciato
Le commissioni Giustizia e Affari Costituzionali del Senato hanno bocciato l'emendamento del Pd al ddl sicurezza che chiedeva la regolarizzazione delle badanti e delle colf che lavorano nelle famiglie italiane. La situazione italiana vede circa 600mila tra badanti, baby sitter e colf straniere prive del permesso di soggiorno e senza un provvedimento di sanatoria, sono oggi fuorilegge. Soggette a sanzioni anche le famiglie che danno loro lavoro perché potrebbero essere accusate di un reato penale: chi ha in casa una colf irregolare potrebbe rischiare l'arresto da 6 mesi a 3 anni e una multa di 5mila euro.
18/06/2009
Viaggiare con il permesso di soggiorno
Tutti i cittadini stranieri titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno in corso di validità (tranne che nei casi particolari di permessi di soggiorno rilasciati in casi eccezionali come, ad esempio, quelli per cure mediche – gravidanza, o per chi ha un permesso di soggiorno per richiesta asilo politico ovvero quelli rilasciati per motivi di giustizia) possono uscire dall’Italia e muoversi all’interno dello spazio Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria) senza chiedere visti per turismo e portando con sé solo il passaporto e il permesso di soggiorno.

Chi vuole viaggiare in Paesi che non fanno parte dello spazio Schengen deve chiedere alle rappresentanze diplomatiche in Italia di questi Paesi se, in base agli accordi con il proprio Paese d’origine, ha bisogno di un visto. Anche in questo caso durante il viaggio deve comunque portare con sé il permesso di soggiorno, che è indispensabile per rientrare in Italia.

Il viaggio all’estero non deve durare più di sei mesi. I titolari di un permesso di soggiorno almeno biennale possono uscire per più di sei mesi, ma in ogni caso per un periodo continuativo non superiore alla metà del periodo di validità del loro permesso.

Se il permesso di soggiorno scade quando lo straniero si trova ancora all’estero e non sono trascorsi sessanta giorni (sei mesi in caso di documentati gravi motivi di salute dello straniero, del coniuge o di un suo parente di primo grado), la legge italiana prevede, ai fini del reingresso, il rilascio di un visto di reingresso. Lo straniero può, in sostanza, recarsi subito presso la rappresentanza diplomatico/consolare italiana del proprio paese munito del permesso di soggiorno scaduto e prenotare il rilascio di un visto di reingresso comunicando la data entro la quale farà ritorno in Italia.

La richiesta di visto deve essere fatta anche quando lo straniero smarrisce, in viaggio, il proprio permesso di soggiorno. In tali casi al Consolato italiano deve produrre originale o copia autenticata della denuncia di furto o smarrimento resa innanzi alle competenti Autorità di Polizia (tradotta e legalizzata).

Rientro in patria con la ricevuta della domanda di rinnovo/primo rilascio del permesso di soggiorno (cedolino)

Il cittadino straniero, in attesa del rinnovo, conserva tutti i diritti di soggiorno riconosciuti agli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese fra i quali la possibilità di lasciare l’Italia e farvi regolare rientro (Direttiva 5 agosto 2006 del Ministero Interno e Telegramma Urgentissimo del 12 dicembre 2007).

Ai sensi del Telegramma Urgentissimo del 12 dicembre 2007, lo stesso diritto viene riconosciuto, anche, al cittadino straniero in possesso della ricevuta di Poste Italiane attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo (decreto flussi) o per ricongiungimento familiare.

L’uscita e il rientro dall’Italia possono avvenire anche attraverso un diverso valico di frontiera (es. uscita da Roma Fiumicino rientro da Milano Malpensa), ma occorre rispettare le seguenti condizioni:

- il viaggio non deve prevedere il transito attraverso altri paesi Schengen

- è necessario esibire il passaporto o il documento di viaggio equipollente (insieme al visto d’ingresso rilasciato dall’Ambasciata Italiana dal quale si desumono i motivi del soggiorno in caso di primo ingresso).

- il personale preposto ai controlli di frontiera dovrà procedere alla timbratura del documento di viaggio e della ricevuta all’atto dell’uscita e del rientro dello straniero.

Rinnovo del passaporto

È utile ricordare che, nel caso in cui, lo straniero possegga un passaporto scaduto, potrà, in alcuni casi, chiederne il rinnovo presso la propria Ambasciata o Consolato presente in Italia. E’ necessario, tuttavia, accertarsi che il rinnovo del passaporto rientri tra i servizi offerti dall’autorità straniera presente nel nostro territorio altrimenti sarà necessario fare una procura a favore di una persona che si trova nel paese d’origine che provveda al rinnovo o partire per recarsi personalmente nel proprio paese, utilizzando un certificato provvisorio, rilasciato dalle propria rappresentanza consolare, che sostituisce il passaporto.

Avv. Mascia Salvatore Fonte: stranierinitalia.it
10/06/2009
Permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione
In riferimento alla problematica relativa alla durata dei permessi dei soggiorno per motivi di attesa occupazione, resa ancora più acuta in conseguenza dell'elevato numero di lavoratori stranieri a rischio disoccupazione, il Ministero dell’Interno ha ritenuto utile ribadire alcuni aspetti essenziali della normativa vigente al fine di assicurare uniformità di indirizzo ed omogeneità di comportamenti degli uffici immigrazione. Con la circolare del 13 maggio scorso il Ministero dell’Interno ha ribadito il termine perentorio di sei mesi come durata massima del permesso di soggiorno per attesa occupazione, invitando i questori a prolungare la durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione oltre i sei mesi solo esclusivamente in casi eccezionali.

Fonte: Immigrazione.biz
30/04/2009
Università: via alle preiscrizioni dall’estero
Fino al 30 maggio, gli studenti extracomunitari residenti all’estero potranno presentare presso nostri consolati le domande di preiscrizione per il prossimo anno accademico, indicando il corso e l’università prescelta.
Sul sito del Ministero dell'Università, (http://offertaformativa.miur.it/studenti/elenco2009/) si può scoprire quanti posti per studenti stranieri sono stati messi a disposizione da ogni ateneo e valutare quindi dove si hanno più possibilità. Sarà in base a queste quote che Farnesina e Viminale definiranno il numero complessivo di visti e quindi di permessi di soggiorno da concedere alle nuove matricole.
Il calendario degli appuntamenti successivi è in parte già fissato (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/calendar.html) . Entro il 4 luglio, le rappresentanze diplomatiche invieranno le domande raccolte alle università e dal 4 agosto in poi pubblicheranno gli elenchi dei candidati ammessi alle prove di ammissione. Qualunque sia la facoltà prescelta, è obbligatorio sostenere un esame di italiano (in genere fissato per settembre), così come le prove d'ingresso delle facoltà a numero chiuso.
Gli ammessi alle prove potranno arrivare in Italia grazie a un visto per studio, che permetterà loro di chiedere un permesso di soggiorno di solito valido fino a dicembre. Solo se supereranno gli esami potranno ottenere un permesso annuale.
Conviene ricordare che questa procedura riguarda solo gli studenti extracomunitari residenti all'estero. Quelli già regolarmente in Italia, o tutti i loro colleghi comunitari, possono infatti accedere a tutti i corsi universitari alle stesse condizioni dei colleghi italiani.

30/04/2009 stranieriinitalia.it
30/04/2009
Informazioni sui permessi di soggiorno consultabili sul sito della Polizia
La Polizia di Stato ha avviato un canale informativo dedicato ai permessi di soggiorno, consultabile direttamente on line.

Il cittadino straniero che ha presentato domanda di rilascio, rinnovo o duplicato del permesso troverà la risposta sul web collegandosi al sito istituzionale della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) che consentirà l'accesso a una specifica "banca dati" informativa.

L'interessato, selezionata la lingua conosciuta (tra italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo), dovrà limitarsi a inserire nello spazio richiesto il codice numerico della pratica, se la richiesta è stata presentata presso gli uffici della questura, o dell'assicurata se presentata alle Poste.

Il servizio fornirà informazioni sull'esito conclusivo dell'istanza: se il permesso è pronto, sarà indicato l'ufficio presso il quale recarsi per il ritiro attraverso una mappa geografica che copre l'intero territorio nazionale.

30/04/2009 Stranieriinitalia.it
15/04/2009
Stagionali Extraue: da oggi è possibile inviare le domande
Dalle 8.00 di oggi i datori di lavoro possono spedire le domande d’assunzione per far arrivare in Italia 80mila lavoratori stagionali extracomunitari.

Come lo scorso anno, le domande si presentano esclusivamente online. Basta un computer e una connessione al web o, in alternativa, ci si può far aiutare dalle associazioni di categoria.
Attraverso il sito www.interno.it può essere presa visione della procedura informatica delle domande di ingresso on line.

Il decreto flussi 2009 autorizza 80 mila ingressi da Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. Indipendentemente dalla nazionalità può inoltre venire chi è stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

Per la Calabria le quote sono così ripartite:

Catanzaro 400
Cosenza 1450
Crotone 2900
Reggio Calabria 600
Vibo Valentia 50
Totale 5400
09/04/2009
Più facile l’uscita e rientro con il cedolino
Con una circolare il Ministero dell'Interno ha disposto che gli stranieri in attesa del primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno che devono recarsi nel proprio Paese di origine, possono lasciare il territorio nazionale e rientrarvi anche attraverso una frontiera esterna italiana diversa. Quindi, non si deve più attraversare necessariamente dallo stesso valico di frontiera.

Rimangono valide, naturalmente, tutte le altre regole dei viaggi col cedolino.
Non è prevista la sosta nell'area Schengen e bisogna portare al seguito il passaporto e la ricevuta dell'ufficio postale, che verranno timbrati dalla polizia di frontiera.
Chi è in attesa del rinnovo dovrà portare con sé anche la fotocopia del permesso scaduto, mentre chi è in attesa del primo permesso per lavoro o per motivi familiari dovrà esibire il visto rilasciato dal consolato che specifica il motivo del soggiorno in Italia.

La Circolare è disponibile all'indirizzo:

http://www.immigrazione.biz/upload/circ-interno-11-3-2009.pdf

Fonte: Immigrazione.biz
03/04/2009
Semplificazione per l’assunzione di colf e badanti
Per l’assunzione di Colf e Badanti, i datori di lavoro non avranno più l’obbligo di effettuare la comunicazione scritta presso il Centro per l’impiego, ma basterà una telefonata all’INPS al numero 803.164, il quale provvederà poi a trasmettere la comunicazione di “assunzione, trasformazione, proroga o cessazione” del rapporto di lavoro all’INAIL, Centro per l’impiego, ministero del lavoro e per i lavoratori extracomunitari allo Sportello unico per l’immigrazione presso le prefetture. In alternativa la comunicazione può essere fatta tramite internet, collegandosi al sito web www.inps.it o recandosi di persona presso lo sportello INPS della propria città. Rimane sempre obbligatorio per i datori che assumono lavoratori extracomunitari la presentazione allo Sportello Unico per l’immigrazione del contratto di soggiorno.

La semplificazione è entrata in vigore il 29 gennaio 2009
03/04/2009
Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro al di fuori del decreto flussi
La circolare del ministero dell’Interno dell’ 11 marzo scorso (Circolare n. 1280 del 11 Marzo 2009) da diritto agli studenti stranieri che hanno trovato occupazione di ottenere un permesso di soggiorno al di fuori delle quote dei decreti flussi. In questo caso potranno chiedere in qualsiasi momento la conversione del permesso di soggiorno senza aspettare l’attribuzione delle quote stabilite dal decreto flussi.

La circolare estende la lista dei titoli ottenuti presso università italiane che danno diritto alla conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro:

- Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
- Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale);
- Diploma di specializzazione (minimo due anni);
- Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- Master universitario di I livello (durata minimo 1 anno -60 crediti), cui si accede con la laurea;
- Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/90 o con laurea specialistica o con laurea magistrale.

Fonte: Immigrazione.biz
03/04/2009
Decreto flussi stagionali 2009
Per i lavoratori stagionali extracomunitari da impiegare nell'agricoltura e nel turismo è arrivato il via libera al decreto flussi 2009. Gli ingressi autorizzati sono 80mila, da ripartire tra Regioni e Province autonome.

Potranno entrare in Italia:

a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.

b) lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

c) indipendentemente dal Paese d'origine, cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

Il decreto non è ancora arrivato in Gazzetta Ufficiale e quindi per ora non è possibile presentare domande di assunzione. Nel momento in cui lo si potrà fare, i datori di lavoro dovranno spedirle online, da soli o facendosi aiutare dalle associazioni di categoria, nei prossimi giorni si conosceranno tempi e dettagli.


Fonte: StranieriinItalia.it